Ricorso inammissibile per motivi generici e riproduttivi delle censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 12831 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché generico, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza muovere specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede sussiste ogni qual volta la cosa rientri per consuetudine tra quelle che comunemente vengono lasciate a bordo di un’autovettura parcheggiata. Non è configurabile l’attenuante della minore importanza di cui all’art. 114 cod. pen. in favore del concorrente che svolga la funzione di “palo”, poiché il suo contributo, anche se di minore importanza rispetto a quello dell’autore materiale, rafforza l’efficienza dell’opera di quest’ultimo e ne garantisce l’impunità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per due episodi di furto pluriaggravato, contestati ai capi a) e b) dell’imputazione. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 30/05/2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 110 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al proprio contributo causale, nonché l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’aggravante della pubblica fede e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, co. 1, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente i motivi. Quanto al primo, la censura è ritenuta non deducibile in sede di legittimità perché generica e meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito. Questi ultimi hanno compiutamente argomentato sul contributo significativo offerto dal ricorrente, che ha svolto la funzione di “palo” in favore del complice incaricato dell’azione materiale.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li dichiara manifestamente infondati e, per alcuni profili, generici. La Corte territoriale ha giustificato la propria decisione applicando correttamente i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di circostanze.
Sull’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui essa sussiste ogni qual volta la cosa rientri per consuetudine tra quelle che comunemente vengono lasciate a bordo di un’autovettura parcheggiata, richiamando Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, Rv. 283431, peraltro già citata nel ricorso.
Sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la sentenza impugnata ha richiamato il ruolo di “palo” e il principio per cui tale attenuante non è configurabile in capo al concorrente che svolga siffatta funzione, giacché il suo contributo facilita la realizzazione del reato, rafforza l’efficienza dell’opera dell’autore materiale e ne garantisce l’impunità, richiamando Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312.
Nel resto, le doglianze risultano generiche e versate in fatto, risolvendosi nel tentativo di sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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