Decorrenza della prescrizione dal passaggio in giudicato non dalla revoca dell’indulto (Cass. pen. Sez. 1 n. 7218 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il dies a quo del termine di prescrizione di cui all’art. 172 cod. pen. è individuato nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, in quanto tale connotazione indica la qualità della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo. Le vicende successive alla condanna, quali la concessione e la successiva revoca dell’indulto, non assumono rilievo ai fini dell’individuazione del momento in cui la sentenza diventa eseguibile. Conseguentemente, per “pena inflitta” deve intendersi quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte eventualmente coperta da indulto, e non quella concretamente da scontare all’esito dell’applicazione di eventuali cause estintive sopravvenute.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, relativa a una condanna divenuta irrevocabile il 15 aprile 2016. A seguito della riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione, disposta dalla Corte di legittimità, la Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento, ritenendo non interamente decorso il termine decennale previsto dall’art. 172, primo comma, cod. pen.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo due motivi. Con il primo si eccepiva la violazione di legge per essere l’opposizione stata decisa dalla stessa composizione collegiale che aveva emesso il provvedimento opposto. Con il secondo si sosteneva che il termine di prescrizione della pena dovesse decorrere non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma dalla successiva revoca dell’indulto, intervenuta in data 1 febbraio 2018, essendosi la pena originaria estinta per effetto del beneficio concesso.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, richiamando il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 30638 del 2017, secondo cui il giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non presenta natura di impugnazione, né integra una fase distinta e autonoma, ma costituisce un segmento di un procedimento unitario volto ad attuare, in via eventuale, il contraddittorio pieno. Ne consegue che la partecipazione del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto non incide sui canoni di imparzialità e terzietà, non essendo ravvisabile alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha ribadito il principio, risalente e insuperato, affermato dalle Sezioni Unite n. 4460 del 1994, secondo cui l’art. 172 cod. pen. individua il dies a quo della prescrizione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, essendo tale qualità richiesta per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo. A tale principio si sono uniformate le successive pronunce di legittimità, che hanno costantemente escluso che possano assumere rilievo, ai fini dell’individuazione del momento di eseguibilità della sentenza, le vicende relative all’eventuale condono della pena.
Quanto all’indulto, la Corte ha precisato che, ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena, per “pena inflitta” deve intendersi quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte eventualmente coperta da indulto. Ha quindi richiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 49748 del 2018, secondo cui non rileva la pena concretamente da scontare all’esito dell’applicazione di eventuali cause estintive successive alla condanna. La revoca dell’indulto non è pertanto idonea a far decorrere un nuovo termine di prescrizione, che resta ancorato al passaggio in giudicato della sentenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 172 c.p. – Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta