Il migrante-scafista e il profitto quale risparmio del prezzo del viaggio (Cass. pen. Sez. I n. 31916 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la circostanza aggravante ad effetto speciale del fine di trarre profitto, prevista dall’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, la condotta del migrante che assuma il ruolo di conducente dell’imbarcazione a titolo di corrispettivo della traversata. Il profitto rilevante è l’utilità in senso economico-patrimoniale e comprende il risparmio di spesa consistente nel mancato versamento del prezzo del trasporto, sostituito da un facere quale controprestazione. La condotta del «migrante-scafista», che si veda affidato in via occasionale il compito di condurre il mezzo in cambio del proprio trasporto, non è esclusa dall’area applicativa delle fattispecie di cui all’art. 12 t.u. immigrazione, trattandosi di reato comune.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone che aveva condannato l’imputato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione e un milione e seicentomila euro di multa. All’imputato era contestato il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 per avere, in concorso con altri, trasportato su un motoveliero settantacinque cittadini extracomunitari, procurandone illegalmente l’ingresso nel territorio italiano, in condizioni di pericolo per l’incolumità personale e con trattamento inumano e degradante. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 5 e 47 cod. pen. in ordine all’elemento soggettivo e l’assenza di motivazione in punto di applicabilità dell’aggravante del fine di profitto, contestando in particolare la mancata prova del passaggio di denaro tra sé e gli altri passeggeri.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso, ritenendolo non fondato e rilevando che le decisioni di merito configurano un’ipotesi di doppia conforme, sicché il vaglio di legittimità va condotto sul complessivo apparato argomentativo delle due sentenze. Ha quindi ritenuto immune da vizi logici la motivazione sulla responsabilità, fondata sulla convergenza delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dello sbarco da due testimoni, concordi nell’indicare l’imputato come colui che aveva condotto l’imbarcazione per cinque giorni. La dedotta circostanza che il ricorrente si fosse limitato a verificare il pilota automatico non è stata ritenuta idonea a smentire la ricostruzione, non risultando peraltro dedotta con i motivi di gravame.
Quanto alla dedotta esclusione dell’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, secondo cui l’errore su legge penale non costituisce causa indiscriminata di scusabilità ma deve derivare da situazioni che lo rendano inevitabile. La consapevolezza dell’illiceità è stata desunta dal comportamento serbato dall’imputato, che all’incaglio dell’imbarcazione si era dato alla fuga insieme ad altri, così smentendo la prospettata buona fede. La Corte ha inoltre valorizzato la recente sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2026, che ha chiarito come le fattispecie incriminatrici possano essere commesse da “chiunque, compresi gli stessi stranieri irregolari”, delineando un reato comune.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la sussistenza dell’aggravante del fine di profitto. Richiamando il principio affermato da Sez. 1, n. 35510 del 2019, secondo cui il profitto rilevante è solo l’utilità in senso economico-patrimoniale quale linea di confine tra le fattispecie, ha affermato che il mancato versamento del prezzo del trasporto, in cambio dell’assunzione del ruolo di conducente, integra comunque un’utilità economica. Il risparmio di spesa realizzato dal migrante, che corrisponde quale corrispettivo un “facere” anziché l’esborso di denaro, costituisce infatti il profitto rilevante ai fini dell’aggravante. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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