Ricorso in cassazione avverso patteggiamento solo per errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. VII n. 13020 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo nei casi di errore manifesto. L’errore manifesto ricorre quando sussiste concretamente il rischio che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, e va escluso ogni volta che la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Ne consegue l’inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato destinatario di una sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 02.10.2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena concordata in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla motivazione e l’erronea qualificazione giuridica del fatto. La questione arriva davanti alla Corte perché si tratta di verificare l’ammissibilità dei vizi deducibili contro la sentenza di patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla disciplina dei motivi di ricorso avverso la sentenza applicativa di pena su concorde richiesta. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il primo motivo, con cui si deduce un vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile, poiché introduce doglianze non consentite dal citato comma 2-bis.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 2 n. 14377 del 31.03.2021; Sez. 1 n. 15553 del 20.03.2018) secondo cui la possibilità di denunciare l’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità degli errori valutativi in diritto non evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
L’errore manifesto ricorre quando sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati; deve invece essere escluso tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (così, tra le altre, Sez. 6 n. 2721 del 08.01.2018; Sez. 3 n. 34902 del 24.06.2015). La qualificazione errata è dunque deducibile solo dinanzi a un evidente error in iudicando che simuli un’illegale trattativa sul nomen iuris.
Nel caso di specie il vizio non sussiste: la motivazione della sentenza è adeguata, basata sugli atti di indagine in piena aderenza al tenore letterale della imputazione, mentre il motivo proposto risulta del tutto generico. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, d’ufficio, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa.
Nota della Redazione
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