Minaccia via social: reato di pericolo e irrilevanza dell’effettiva intimidazione (Cass. pen. Sez. V n. 3877 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di minaccia è reato di pericolo: non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla sua libertà morale. Ne consegue che l’eventuale sopravvenuta realizzazione del male minacciato non priva la condotta della sua carica intimidatoria, né è idonea a escluderne la rilevanza penale. L’accertamento del giudice di merito deve quindi vertere sull’attitudine potenziale della condotta, non sull’effettivo stato psicologico della vittima. Non sussiste contraddittorietà della motivazione quando l’aggressione già subita sia considerata, al tempo stesso, ininfluente sul carattere minatorio della frase e rafforzativa del suo effetto intimidatorio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino all’imputato per il reato di minaccia aggravata. Il fatto traeva origine da un video pubblicato dalla persona offesa sul proprio profilo Facebook, con cui quest’ultima lamentava gli schiamazzi notturni abitualmente provenienti da un locale vicino alla sua abitazione. In risposta a quel post, l’imputato aveva scritto: “come ti sei permesso a pubblicare il video su Facebook? Ti aspetto giù”.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli artt. 612 e 49, comma 2, cod. pen. Sostiene che la frase, essendo stata letta dalla vittima solo dopo che questa era già stata aggredita da terzi, avrebbe perso ogni carica intimidatoria e sarebbe stata quindi inidonea a integrare il pericolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dal consolidato inquadramento del delitto di minaccia quale reato di pericolo, richiamando il proprio orientamento (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020). Da tale premessa discende che non occorre accertare se il messaggio sia stato effettivamente percepito come minatorio dalla vittima, dovendosi soltanto verificare se lo stesso fosse potenzialmente idoneo a intimidirla.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto che il messaggio non avesse affatto perso la sua carica intimidatoria. L’aggressione subita dalla persona offesa era stata perpetrata da terzi, senza alcun concorso, nemmeno morale, dell’imputato. La vittima, dunque, non poteva dare per assodato che il male annunciato si fosse ormai definitivamente realizzato.

La Corte esclude la dedotta contraddittorietà della motivazione. Il ragionamento della Corte d’appello secondo cui l’aggressione coeva non depotenziasse la carica minatoria del messaggio, ma anzi la rendesse più concreta, non presenta profili di illogicità. L’affermata ininfluenza dell’aggressione ai fini dell’esclusione del carattere minatorio non contrasta con il suo ritenuto effetto rafforzativo dell’effetto intimidatorio: si tratta di valutazioni che operano su piani distinti.

La sentenza d’appello risulta quindi congruamente motivata e priva di vizi. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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