La distrazione dell’intero attivo societario integra bancarotta fraudolenta patrimoniale (Cass. pen. Sez. 5 n. 16149 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessione di beni aziendali senza adeguata contropartita, in un contesto di complessivo svuotamento del patrimonio sociale, integra gli atti di distrazione di cui all’art. 216 legge fall., senza che possa configurarsi la meno grave fattispecie di bancarotta semplice, la quale presuppone operazioni imprudenti pur sempre poste in essere nell’interesse della società. La bancarotta preferenziale richiede invece la violazione della par condicio creditorum all’interno della procedura concorsuale. La valutazione del danno ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 219 legge fall. deve essere effettuata con riferimento alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto, non alla differenza tra passivo e attivo.

Il Fatto

L’imputato, amministratore unico di una società operante nel commercio all’ingrosso, era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso con altri soggetti. La contestazione riguardava una serie di cessioni e operazioni societarie poste in essere nel corso dell’anno 2011, che avevano interamente depauperato il patrimonio dell’impresa, ridotta a una “scatola vuota”. Dopo il cambio di ragione sociale, la società era stata ceduta a un terzo privo di esperienza imprenditoriale, che l’aveva condotta al fallimento. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado e l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del fatto, la nullità della sentenza per un presunto fatto nuovo e la richiesta di derubricazione in fattispecie meno gravi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha escluso che le cessioni dei beni potessero rispondere a scelte imprenditoriali legittime. Ha valorizzato la ricostruzione fattuale dei giudici di merito: la costituzione di una società partecipata dalla fallita, il trasferimento degli immobili, la successiva locazione del capannone e dei beni alla nuova società e, infine, la cessione delle quote per un importo irrisorio a un soggetto privo di risorse e competenze. Il Collegio ha osservato che la sequenza dimostrava la volontà lucida di sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

I giudici di legittimità hanno altresì rigettato il motivo concernente la violazione dell’art. 604, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che la condanna era intervenuta per fatti interamente ricompresi nel capo di imputazione, che contestava la distrazione dell’intero patrimonio. La ricostruzione offerta dal ricorrente mirava a sollecitare una rivalutazione nel merito della prova, preclusa al sindacato di legittimità, che può intervenire solo in presenza di una palese distorsione del dato probatorio e non di una diversa lettura del suo significato.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha escluso la bancarotta semplice : le operazioni contestate non si erano mosse nell’ambito dello scopo sociale, ma erano state dirette a impedire la soddisfazione del ceto creditorio. La bancarotta preferenziale, invece, era insussistente perché la violazione della par condicio rileva solo all’interno della procedura fallimentare.

La Corte ha infine ritenuto corretta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., in quanto la distrazione dell’intero asset aziendale aveva reso l’attivo realizzabile del tutto inconsistente. Il giudizio di particolare gravità va rapportato alla diminuzione complessiva della massa attiva, non alla differenza tra attivo e passivo. Il diniego delle attenuanti generiche al ricorrente è stato ritenuto congruamente motivato, risultando la pena prossima ai minimi edittali e la condotta totalmente incurante delle ragioni dei creditori e della continuità imprenditoriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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