Inammissibile il ricorso che non deduce la prova di resistenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 12761 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato. Gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. La relativa doglianza che non illustri l’incidenza dell’eliminazione delle intercettazioni ritenute inutilizzabili va considerata del tutto generica.

Il Fatto

Con ordinanza del 18 novembre 2025 il Tribunale di Trento, in parziale riforma dell’ordinanza del Gip del 1° novembre 2025, ha annullato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere limitatamente al riconoscimento del pericolo di fuga, confermandolo nel resto per il reato di rapina aggravata.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge ex art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per il mancato deposito, da parte della Procura, delle trascrizioni delle intercettazioni autorizzate, e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, asseritamente congetturali e privi di riscontro logico.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi infondati. Quanto al primo, ha ribadito il principio, già affermato da precedenti pronunce (da ultimo, Sez. 3, n. 39603 del 2024), secondo cui l’eccezione di inutilizzabilità di un elemento probatorio impone al ricorrente di allegare la cd. “prova di resistenza”, dimostrando cioè che l’eventuale espunzione dell’elemento viziato sarebbe stata decisiva per l’esito del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha illustrato l’incidenza dell’eliminazione delle intercettazioni contestate. La Corte ha precisato che gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se le residue risultanze sono comunque sufficienti a sorreggere il medesimo convincimento, sicché la doglianza si presenta generica sul punto.

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emergono, infatti, numerosi e concordanti indizi indipendenti dal contenuto delle conversazioni intercettate: l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dall’utenza in uso all’indagato; la corrispondenza fisica con la descrizione della vittima e con l’immagine fotografica acquisita; gli spostamenti in un breve arco temporale fino al luogo della rapina e il rientro, in assenza di plausibili ragioni alternative.

Con motivazione immune da vizi di legittimità, il Tribunale ha riscontrato la presenza dell’indagato sul luogo del reato, i contatti con i coindagati e l’utilizzo di attrezzi atti a forzare la cassaforte, valorizzando le conversazioni intercettate solo come riscontro. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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