Necessario il giudizio controfattuale per l’aggravante dell’omissione di soccorso aggravata (Cass. pen. Sez. 1 n. 15333 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 593, terzo comma, cod. pen. è necessario accertare il nesso causale tra l’omissione e l’evento morte mediante un giudizio controfattuale di alta probabilità logica. L’aggravante è applicabile solo se, ipotizzata come avvenuta l’azione doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento non avrebbe avuto luogo, ovvero si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Il giudice di rinvio che, prendendo le mosse dalla patologia che ha determinato il decesso, fornisca specifico e adeguato conto dell’incidenza causale del ritardo nel richiedere l’intervento dei sanitari, offre una motivazione non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, in qualità di giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Sezione Quinta Penale della Cassazione, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri nei confronti di un imputato per il reato di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593, primo e terzo comma, cod. pen.. All’imputato si contestava di non aver prestato soccorso alla propria compagna, che dormiva con lui, la quale, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, era divenuta cianotica e aveva smesso di respirare. L’uomo, pur essendosi reso conto dei problemi respiratori della donna sin dal pomeriggio, aveva contattato i soccorsi solo in tarda notte, cosicché la donna era giunta cadavere al Pronto Soccorso.

Con la prima sentenza d’appello, il giudice territoriale aveva riconosciuto la sussistenza dell’aggravante, ma la Cassazione, nell’annullare tale pronuncia, aveva rilevato una carenza motivazionale in ordine al giudizio controfattuale circa l’efficienza causale dell’omissione rispetto all’evento. Il giudice di rinvio, tuttavia, aveva nuovamente confermato la condanna, fornendo una motivazione che, a giudizio della difesa, reiterava il medesimo percorso argomentativo senza dare conto dell’accertamento richiesto. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 627 cod. proc. pen. e 593, terzo comma, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse nuovamente omesso di effettuare il giudizio controfattuale necessario per verificare l’effettiva incidenza del ritardo del soccorso nella determinazione dell’evento morte. La Cassazione ha però rilevato che il giudice di rinvio aveva ottemperato al dictum, ripercorrendo gli accertamenti processuali e indicando la scansione cronologica degli eventi.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui per l’applicazione dell’aggravante è necessario un giudizio di alta probabilità logica sul nesso causale tra omissione ed evento. In particolare, la fattispecie è configurabile solo se, ipotizzando come avvenuta l’azione doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento non si sarebbe verificato o si sarebbe realizzato in un momento significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento alla circostanza che l’imputato aveva avuto consapevolezza delle condizioni della donna sin dal pomeriggio e, comunque, dalle ore 20.54, quando aveva contattato i Carabinieri senza dare seguito alla richiesta di intervento. Tali elementi rendono specifico e adeguato conto della conclusione secondo cui, se i sanitari fossero intervenuti tempestivamente, le possibilità del decesso si sarebbero quanto meno ridotte. La Corte ha quindi escluso che la motivazione resa dal giudice di rinvio, formulata secondo un giudizio di elevata probabilità logica, possa essere sindacata in sede di legittimità.

Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 1.761,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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