Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 13244 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e più favorevole al ricorrente. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione ed è preclusa al giudice di cassazione la pura rilettura degli elementi di fatto ovvero l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico del giudice di merito, invochi una considerazione alternativa del compendio probatorio.
Il Fatto
La vicenda riguarda la condanna di un imputato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen., in relazione a un sinistro stradale.
Con sentenza del 28 giugno 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Varese del 21 ottobre 2021, aveva revocato le statuizioni civili in favore di alcune parti civili, confermando nel resto la pronuncia di condanna. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della sua responsabilità penale, per essersi la dinamica del sinistro verificata con modalità difformi da quelle ritenute dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ha ribadito che esula dai poteri della Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
La Corte regolatrice ha richiamato la Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997 (Dessimone) e ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
Nel percorso argomentativo il Collegio ha richiamato ulteriori precedenti: Sez. V n. 17905 del 23.03.2006 (Baratta) e, ex multis, Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009 (Candita). Da tali arresti discende che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Su questa base la Corte ha osservato che il ricorrente, con l’indicata doglianza, invocava in realtà una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, richiamata sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Nota della Redazione
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