Attenuanti generiche e dosimetria: insindacabile la motivazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 13460 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudizio sulle attenuanti e sulla dosimetria della pena costituisce valutazione di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze con pronuncia del 13 giugno 2024.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la generica contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della concreta dosimetria della pena applicata. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove da un richiamo consolidato: il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dalla sola assenza di elementi positivi.

Il collegio sottolinea che la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ha escluso che l’incensuratezza, da sola, basti a ottenere la diminuente. Sul punto vengono richiamati precedenti di legittimità, tra cui Sez. I n. 39566 del 2017 e Sez. IV n. 32872 del 2022.

Il giudizio sulle attenuanti è espressione di un giudizio di fatto: la motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Vengono citati Sez. V n. 43952 del 2017 e Sez. II n. 23903 del 2020, secondo cui è sufficiente esaminare l’elemento ritenuto prevalente e idoneo a determinare o escludere il beneficio.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo, anche alla luce della concreta gravità del fatto. Quanto alla commisurazione della pena, la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.: è quindi inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, come chiarito da Sez. III n. 1182 del 2008.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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