Morte dell’imputato in Cassazione e motivazione degli aumenti per continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 13568 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. per essere i reati estinti per morte dell’imputato. In tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi ed è idoneo quando consente di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 14 marzo, ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia con rito abbreviato nei confronti di due imputati, in relazione a una serie di reati in materia di stupefacenti. Preso atto della rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla determinazione della pena, il giudice di appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio, rideterminando gli aumenti per la continuazione.
Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, deducendo carenza di motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti. Nella requisitoria il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio verso uno dei ricorrenti, per essere i reati estinti per morte dell’imputato, e il rigetto del ricorso dell’altro. Il difensore ha prodotto certificato attestante il decesso di uno degli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare le questioni processuali, rilevando l’irrilevanza della rinuncia alla trattazione orale e la tardività delle considerazioni di merito svolte con memoria depositata solo due giorni prima dell’udienza.
Sulla posizione dell’imputato deceduto, la Suprema Corte richiama il proprio insegnamento secondo cui la morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza, con enunciazione della causa nel dispositivo, essendo esaurito il rapporto processuale e preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. III n. 23906 del 12/05/2016).
Quanto all’altro ricorrente, il ricorso è giudicato infondato. La Corte condivide il richiamo del Procuratore Generale alla parte conclusiva del principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui l’esigenza di motivazione su ciascun reato-satellite è temperata dal rapporto tra grado di impegno argomentativo ed entità degli aumenti.
In tale prospettiva, la consistente riduzione della pena complessivamente irrogata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. rende sufficiente il sintetico riferimento alla resipiscenza dimostrata con la rinuncia agli altri motivi. La Corte esclude inoltre margini di incertezza sull’attribuzione degli aumenti ai singoli reati, avendo il giudice di appello seguito il medesimo ordine del primo giudice, come palesato dalla proporzionale riduzione operata, con l’ultimo aumento di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato più grave. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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