Frode informatica e profitto: titolarità del conto prova il concorso (Cass. pen. Sez. II n. 25457 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di truffa e frode informatica, costituisce consolidata massima di esperienza il criterio secondo cui colui che percepisce il profitto dell’illecito è, in linea di normalità causale, il medesimo soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva ovvero vi ha concorso, rappresentando il vantaggio patrimoniale lo sbocco fisiologico dell’artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato. Grava pertanto sull’imputato destinatario del provento l’onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova. Il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, purché il giudice di merito motivi sulla reale partecipazione nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato in rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri concorrenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23.02.2026, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 07.04.2025 nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 81 e 640-ter cod. pen. Le somme carpite a due vittime, pari a euro 48.000 ed euro 40.000, erano confluite su un conto e una carta Postepay nella titolarità dell’imputato, che subito dopo l’accredito le aveva prelevate in contante.
Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità; violazione dell’art. 640-ter cod. pen. per avere i giudici applicato la norma a una condotta di mera ricezione del profitto; sproporzione del trattamento sanzionatorio in conseguenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo. La Corte territoriale aveva valorizzato non solo la titolarità della carta e del conto — acceso poco prima dei fatti — su cui erano stati versati gli importi, ma anche il loro immediato utilizzo mediante prelievi in contante. Il profitto, osserva la Suprema Corte, rappresenta lo sbocco fisiologico dell’artificio e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato: chi lo percepisce è, in linea di normalità causale, il medesimo soggetto che ha agito o vi ha concorso.
Ne deriva un onere di allegazione a carico dell’imputato destinatario del provento, tenuto a indicare concreti e oggettivi elementi fattuali idonei a collocarlo fuori dalla catena causale tipica. Tale regola, precisa la Sezione, non integra alcuna inversione dell’onere della prova. Sul punto il Collegio richiama Sez. II n. 16493 del 23.04.2026. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con gli ulteriori elementi posti a fondamento della riflessione inferenziale dei giudici di merito: il motivo è perciò aspecifico, oltre che diretto a sollecitare una nuova ponderazione delle emergenze istruttorie.
Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità lo reputano manifestamente infondato, perché trascura le modalità concorsuali di realizzazione delle truffe. Il contributo del concorrente può assumere forme differenziate e atipiche, con obbligo per il giudice di merito di motivare sulla reale partecipazione nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva, in rapporto di causalità efficiente con le condotte altrui. Sono richiamate Sez. II n. 43067 del 13.10.2021 e Sez. I n. 7643 del 28.11.2014. Corretto è quindi l’apporto consapevole ravvisato nella messa a disposizione dei propri conti e strumenti di pagamento, restando implausibile che gli accrediti siano stati fortuiti e arbitrari.
Il terzo motivo è dichiarato esso pure aspecifico. La Corte di appello ha stigmatizzato i precedenti anche specifici, l’assenza di circostanze positivamente spendibili e la gravità delle condotte, per i cospicui importi sottratti e l’insidiosità dei mezzi impiegati. Le censure reiterate omettono qualsiasi elemento concreto e si limitano a enunciare principi di diritto privi di correlazione con la vicenda, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, liquidati equitativamente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 640-ter c.p. – Frode informatica
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione