Cessazione della materia del contendere e spese per riconoscimento ANF tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 14 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in corso di causa del beneficio previdenziale richiesto, con decorrenza più favorevole rispetto a quella domandata, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione sul diritto fatto valere. Il riconoscimento intervenuto successivamente al deposito del ricorso integra i presupposti per la condanna dell’Istituto previdenziale alla refusione delle spese di lite, ostando a tale esito la richiesta di compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione diretta, ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia chiedendo il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare con componente inabile, ai sensi della legge n. 153/1988, nella misura fissa mensile di euro 39,77, tabella 21, seconda fascia, con decorrenza dalla domanda e prescrizione quinquennale.
L’istanza amministrativa era stata rigettata dal comitato provinciale. Costituitosi in giudizio, l’Istituto previdenziale ha dato atto della liquidazione degli arretrati con accredito unitamente a una successiva rata, chiedendo la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e, per il periodo anteriore, il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario accertato dal Centro Medico Legale. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.
La Motivazione della Corte
Definita la causa mediante lettura del dispositivo in aula, il giudice monocratico rileva che le parti hanno dato atto dell’avvenuto riconoscimento del beneficio da parte dell’Ente previdenziale con decorrenza dal dicembre indicato negli atti. Su tale premessa, la controversia ha ad oggetto il diritto all’assegno per il nucleo familiare dalla data di presentazione della domanda.
Il Collegio osserva che la decorrenza riconosciuta dall’Istituto risulta più favorevole rispetto a quella richiesta con il ricorso, circostanza che esclude ogni residuo interesse del ricorrente alla pronuncia di merito. Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il giudice valorizza il dato temporale del riconoscimento: esso è avvenuto successivamente al deposito del ricorso. Da ciò discende la condanna dell’Istituto previdenziale alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con rigetto della contrapposta richiesta di compensazione.
Il ricorso è dunque definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle spese, liquidate in euro 300,00, da distrarre in favore dei legali antistatari.
Nota della Redazione
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