Requisiti per l’iscrizione all’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo (TAR Emilia-Romagna n. 949 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009, va accertato al momento della domanda e dell’adozione del provvedimento, con la conseguenza che la sola denuncia per uno dei reati ostativi indicati dall’art. 1, comma 4, lett. c), del D.M. 6 ottobre 2009 impedisce l’iscrizione anche in assenza di condanna. La sopravvenuta ammissione alla messa alla prova non retroagisce al momento dell’istanza né obbliga l’Amministrazione a sospendere il procedimento, non essendo il giudizio penale pregiudiziale ai fini dell’accertamento del requisito. Le osservazioni trasmesse oltre il termine assegnato nel preavviso di rigetto, e comunque dopo l’adozione dell’atto, restano estranee al procedimento e non integrano alcuna violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un istituto di investigazioni private, ha chiesto alla Prefettura di Ferrara l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo. L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando motivi ostativi ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c), del D.M. 6 ottobre 2009: un deferimento del 2017 per porto di oggetti atti ad offendere, con contestato possesso di sostanza stupefacente, e un controllo del 2019 per possesso di stupefacente alla guida di un autoveicolo.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, lamentando il mancato esame degli scritti difensivi ex art. 8 della legge n. 241 del 1990 e la violazione del regolamento, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione. L’istanza cautelare è stata respinta. All’udienza di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato la valutazione già resa in sede cautelare, rigettando entrambi i motivi. Sul primo, il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non avesse esaminato la memoria difensiva nella quale si rappresentava la definizione del deferimento con messa alla prova e la natura di cannabis legale della sostanza. La censura è stata dichiarata infondata sul piano procedurale.

Il TAR ha ricostruito la sequenza documentale: a fronte dell’istanza, l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 con nota del 6.10.2021, ricevuta il 20.10.2021, assegnando dieci giorni per le osservazioni. Il ricorrente ha trasmesso la memoria solo il 2.12.2021, protocollata il giorno successivo, quindi ben oltre il termine, e comunque dopo l’adozione del provvedimento di rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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