Ottemperanza al giudicato per carta docente: nomina commissario ad acta e trasmissione alla Corte dei conti (TAR Abruzzo n. 59 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, c.p.a., accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in considerazione del contenuto importo dovuto, ferma la debenza di interessi e rivalutazione. La persistente inottemperanza al giudicato che impone il pagamento di somme in favore del privato impone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di ipotesi di danno erariale.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare al ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di €2.000,00, in ragione degli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato. Decorsi infruttuosamente i termini previsti dalla legge per l’adempimento dell’obbligo, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora. Il Ministero si costituiva, eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vasto, sicché il ricorso va accolto. Il Collegio ordina, pertanto, al Ministero di procedere all’assegnazione della somma di €2.000,00 mediante la carta elettronica per la formazione, oltre interessi e rivalutazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, che dovrà provvedere in luogo dell’Amministrazione entro i successivi 60 giorni. Viene esclusa la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione del contenuto importo dovuto e della circostanza che sono comunque dovuti interessi e rivalutazione.
Il Collegio condanna l’Amministrazione alle spese di lite, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, al fine di accertare eventuali profili di responsabilità erariale connessi alla mancata ottemperanza al giudicato.
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Nota della Redazione
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