Revisione patente: l’assenza di dubbio non esclude la legittimità del provvedimento per condotte gravi (TAR Marche n. 949 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 cod. strada non costituisce una sanzione ma un provvedimento di natura discrezionale, finalizzato a verificare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente. Tale provvedimento può essere legittimamente adottato anche a seguito di una singola violazione del codice della strada, quando la condotta di guida, valutata nel suo complesso, sia di per sé sintomatica di un fondato dubbio sulla capacità del conducente. L’accertamento della gravità della condotta non richiede necessariamente un sinistro o un episodio reiterato, ma può basarsi sulla descrizione dei fatti contenuta nel verbale di contestazione, richiamabile per relationem nella motivazione del provvedimento.
Il Fatto
Un conducente impugnava davanti al TAR il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile aveva disposto la revisione della patente di guida, a seguito di un episodio in cui aveva omesso di fermarsi all’alt intimato da un agente di polizia municipale che regolava il traffico in prossimità di un attraversamento pedonale davanti a una scuola, mancando di poco l’investimento di due pedoni. Il provvedimento, fondato sulla segnalazione della polizia municipale, ravvisava dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 cod. strada.
Il ricorrente, dopo un iniziale giudizio davanti al Giudice di Pace, respinto, e la successiva riassunzione a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice civile, sosteneva l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, non essendo la singola infrazione, seppure grave, di per sé sufficiente a integrare i presupposti per la revisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, pur riconoscendo la validità dei principi giurisprudenziali richiamati dal ricorrente secondo cui la revisione non può essere disposta sulla base di una semplice infrazione o di un sinistro isolato. Il Collegio ha precisato che tali principi vanno calibrati sul caso concreto e non possono trovare applicazione quando la condotta di guida, anche a prescindere dell’infrazione contestata, sia di per sé significativa ai sensi dell’art. 128 cod. strada.
Nella vicenda, le circostanze addotte dal ricorrente come attenuanti (orario mattutino, pioggia e visibilità ridotta) sono state valutate dal giudice come aggravanti, in quanto avrebbero dovuto indurre a una maggiore prudenza. Il mancato avvistamento di un agente che regolava il traffico davanti a un istituto scolastico è stato considerato sintomo di una scarsa conoscenza delle regole della circolazione o di una non adeguata percezione del pericolo, tale da giustificare il dubbio sulla persistenza dei requisiti.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che la motivazione per relationem è ammissibile, potendo il provvedimento richiamare il verbale di contestazione che descrive dettagliatamente la condotta del conducente. La circostanza che per le infrazioni contestate la legge non preveda obbligatoriamente la revisione non è dirimente, trattandosi l’art. 128 di una norma di chiusura che si applica ogniqualvolta emergano dubbi sulla capacità del conducente.
Quanto all’omessa presentazione di memorie difensive, il giudice ha osservato come tale dato fosse estraneo al provvedimento impugnato e non potesse inficiarne la legittimità, così come irrilevante è la mancanza di danni a persone o il buon comportamento del conducente, non essendo tali circostanze in grado di escludere il fondato dubbio emerso.
La sentenza conclude che la discrezionalità della Motorizzazione è sindacabile solo in caso di provvedimento abnorme, ipotesi non ricorrente nella fattispecie, e compensa le spese del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.