White list: legami parentali e cointeressenze provano il rischio di infiltrazione (TAR Emilia-Romagna n. 397 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione alla white list, la valutazione prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa si svolge sul complesso degli elementi raccolti e non partitamente su ciascuno di essi. I rapporti di parentela, quando per numero e qualità siano stretti e incrociati, e siano assistiti da ulteriori elementi sintomatici quali la comunanza della sede dell’impresa e del contesto socio-lavorativo, possono fondare da soli il giudizio interdittivo. Le cointeressenze economiche in consorzi controindicati rilevano anche se risalenti nel tempo, perché l’interdittiva non crea la condizione di impresa collusa, ma prende atto di una condizione storica e reale di contiguità. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, secondo la regola del più probabile che non.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale attiva nel settore edile, chiedeva alla Prefettura l’iscrizione nella white list, necessaria in ambito regionale per operare anche negli appalti privati. L’amministrazione rigettava l’istanza e disponeva la cancellazione della ditta dall’elenco dei richiedenti, ravvisando il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il provvedimento si fondava sui legami parentali del titolare e sulle sue partecipazioni in consorzi destinatari di provvedimenti interdittivi.

Il ricorrente impugnava il diniego, il provvedimento ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il verbale del Gruppo Interforze. L’istanza cautelare veniva respinta e l’appello cautelare rigettato. Dopo l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, il ricorrente chiedeva il rinvio della trattazione, rappresentando il pendente riesame della sua posizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la richiesta di rinvio. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. ammette il differimento solo per casi eccezionali, non ravvisabili nel caso concreto, anche in ragione della risalenza nel tempo della causa.

Sul rapporto tra prevenzione amministrativa e penale, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui controllo giudiziario e valutazione prefettizia operano su piani e con parametri non sovrapponibili. L’ammissione al controllo è un post factum rispetto all’informativa e non produce alcun accertamento vincolante sul rischio di infiltrazione. Gli esiti positivi del controllo sono pertanto irrilevanti nel giudizio di legittimità sul diniego.

Quanto all’ampiezza del sindacato, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: la valutazione prefettizia riguarda il quadro indiziario complessivo, nel quale ogni elemento acquista valenza nella connessione con gli altri. Il giudice non può parcellizzare l’esame dei singoli fatti, e il sindacato resta limitato ai manifesti vizi di eccesso di potere.

Nel caso concreto, il verbale del Gruppo Interforze evidenzia un reticolato di parentele strette e incrociate, assistite da ulteriori elementi sintomatici: la comunanza della sede dell’impresa con quella del padre e del fratello conviventi e il contesto socio-lavorativo. Le cointeressenze economiche in consorzi controindicati, non episodiche e legate anche alla comunanza di sede e attività, confermano il quadro. Il TAR osserva che l’interdittiva non crea la condizione di impresa collusa, ma prende atto di una condizione storica di contiguità, sicché la risalenza nel tempo degli indizi non indebolisce il quadro.

La motivazione risulta coerente e strutturata, rispettosa della regola della probabilità cruciale. Il ricorso, fondato sull’inconsistenza del quadro indiziario e sull’insussistenza degli elementi sintomatici, è respinto. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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