Prelazione culturale: termini ordinatori e sufficienza del progetto di valorizzazione (TAR Emilia-Romagna n. 392 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelazione culturale, i termini endoprocedimentali di cui all’art. 62, comma 2, e comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 42/2004 hanno natura ordinatoria, essendo previsti per le interlocuzioni tra Ministero, sue articolazioni ed enti territoriali, con mera funzione acceleratoria. Ha invece natura perentoria il solo termine finale di cui all’art. 62, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 42/2004, entro cui l’ente assume l’impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante e all’acquirente, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici. Il termine di venti giorni per la proposta di prelazione decorre dalla ricezione della denuncia da parte dell’ente, non dalla data della denuncia stessa. Quanto all’onere motivazionale, la prelazione richiede l’indicazione delle finalità di valorizzazione in forma anche sintetica: è sufficiente l’enunciazione delle attività che nell’immobile si intendono svolgere, senza che sia necessario un progetto dettagliato.

Il Fatto

Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, viene avviata la vendita giudiziaria di un palazzo storico vincolato, con gara fissata nel luglio 2024. L’aggiudicatario, procuratore generale dell’acquirente, partecipa e si aggiudica l’immobile; segue la nomina dell’acquirente quale proprietaria e la denuncia di trasferimento alla Soprintendenza, effettuata dal procuratore il 25 settembre 2024 e dal notaio rogante il 30 settembre 2024.

Il Comune competente, ricevuta la comunicazione della denuncia il 3 ottobre 2024, delibera di voler esercitare la prelazione culturale, formula la proposta di prelazione e, ottenuta la rinuncia del Ministero, adotta il provvedimento definitivo con successiva delibera del 12 novembre 2024. L’acquirente impugna le delibere e gli atti connessi davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento; resiste il Comune e interviene ad adiuvandum un consigliere di minoranza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di estromissione dell’interveniente. Nel processo amministrativo è ammesso solo l’intervento adesivo dipendente, non quello autonomo; l’intervento presuppone una posizione accessoria e un vantaggio, anche mediato, derivante dall’accoglimento del ricorso. Tali requisiti sussistono, poiché l’interveniente agisce per ostacolare la prelazione per ragioni collegate a quelle della ricorrente.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La denuncia con elezione di domicilio presso il notaio era stata trasmessa alla sola Soprintendenza e non al Comune, che ha notificato agli altri soggetti. L’eventuale vizio di notificazione presso il domicilio eletto è comunque non invalidante, essendo incontestata la conoscenza degli atti da parte della ricorrente.

Con il secondo motivo il Collegio ricostruisce la scansione procedimentale dell’art. 62 del d.lgs. n. 42/2004. I termini endoprocedimentali sono ordinatori; perentorio è solo quello di sessanta giorni per l’adozione e la notifica del provvedimento. Il termine di venti giorni per la proposta decorre dalla ricezione della denuncia: essendo stata comunicata al Comune il 3 ottobre 2024, la proposta del 18 ottobre lo rispetta. Anche il termine perentorio risulta rispettato, essendo il provvedimento adottato entro il 12 novembre 2024.

Il terzo motivo è infondato. La prelazione è provvedimento ablativo reale di natura discrezionale e richiede motivazione, anche succinta, sulla rilevanza dell’acquisto. L’onere è adempiuto con l’indicazione che l’immobile, in quanto palazzo storico, rimanga di proprietà pubblica e sia adibito a struttura polivalente per attività sociali e culturali. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, dato il breve termine per esprimersi, non è esigibile un articolato progetto di valorizzazione, essendo sufficiente l’enunciazione sommaria delle attività previste.

Il quarto motivo è infondato: in via generale la competenza alle variazioni di bilancio è del Consiglio, salvo l’eccezionale adozione in via d’urgenza da parte dell’organo esecutivo, con successiva ratifica. Quanto al quinto, la scelta di esercitare la prelazione è espressione di discrezionalità, sindacabile solo per illogicità o irrazionalità manifeste. Il raffronto tra valore di mercato e prezzo di acquisto e la volontà di ristrutturare previo reperimento di finanziamenti escludono un cattivo esercizio del potere. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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