Certificazioni di qualità rilascio da organismi non accreditati: onere di provare l’equipollenza (TAR Liguria n. 539 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, le certificazioni di qualità richieste dalla lex specialis a pena di esclusione ovvero come criterio di attribuzione del punteggio tecnico devono essere rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dell’all. II.8 al D. Lgs. n. 36/2023. L’operatore economico che invochi il principio di equivalenza, eccepito a fronte di certificazioni rilasciate da organismi non accreditati presso Accredia, ha l’onere di dimostrare che tali certificazioni provengono da organismi operanti in altri Stati membri sulla base delle attestazioni del corrispondente organismo nazionale di accreditamento, ovvero da un ente membro dello IAF MLA, ovvero che soddisfano comunque i requisiti delle specifiche tecniche. La mera invocazione generica dell’equivalenza è insufficiente, gravando su chi la eccepisce la prova dell’equipollenza.

Il Fatto

La società Global Service s.r.l., gestore uscente del servizio di ristorazione collettiva, impugnava la determina di aggiudicazione al Consorzio Stabile Impero della procedura SDAPA indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il Comando Generale della Guardia di Finanza. La ricorrente, seconda classificata, deduceva, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il difetto dei requisiti di partecipazione e la spettanza dei punteggi tecnici dell’aggiudicatario, contestando la validità delle certificazioni di qualità prodotte. In particolare, rilevava che alcune certificazioni sarebbero scadute o rilasciate da organismi non accreditati per il settore merceologico della ristorazione, con conseguente inversione delle posizioni in graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che le certificazioni ISO 9001, ISO 22005, ISO 22000 e ISO 14001, richieste dal capitolato come requisiti di partecipazione e come criteri di attribuzione del punteggio tecnico, costituivano mezzi di prova della conformità dell’offerta ai sensi dell’articolo 87, comma 3, e dell’all. II.8 al D. Lgs. n. 36/2023.

In applicazione della regola sulla distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., il Collegio ha chiarito che la contestazione della ricorrente circa la provenienza di alcune certificazioni da organismi non accreditati presso Accredia impone all’amministrazione resistente o all’aggiudicatario di dimostrare l’equipollenza, non essendo sufficiente l’invocazione generica del principio di equivalenza. Tale prova può essere fornita indicando l’organismo di accreditamento estero di riferimento o l’adesione dello stesso al programma IAF MLA.

Alla luce di tali coordinate, il Tribunale ha ritenuto inidonee le certificazioni ISO 22005, ISO 22000 e UNI 11584 prodotte dall’aggiudicatario, in quanto prive del marchio di accreditamento Accredia o IAF, senza che le parti resistenti avessero fornito prova dell’equipollenza. La mancanza dei requisiti di partecipazione e la conseguente attribuzione dei punteggi non dovuti hanno comportato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’aggiudicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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