Revoca dell’aggiudicazione per sopravvenienze e difetto di contraddittorio (TAR Emilia-Romagna n. 391 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la stazione appaltante revoca, in via conseguente e derivata, l’aggiudicazione già disposta, a fronte della revoca degli atti comunali di approvazione dei livelli progettuali, costituisce esercizio del potere di revoca per sopravvenienze di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e non di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies. Costituisce sopravvenienza, e non vizio originario, la nuova e più grave valutazione di un rischio idraulico già esistente, accertata all’esito di approfondimenti tecnici successivi e di pareri negativi degli organi competenti. Il ricorso avverso il provvedimento derivato è inammissibile per difetto di contraddittorio quando non sia stato notificato all’amministrazione che ha adottato gli atti presupposti, con incidenza anche sulla connessa domanda risarcitoria. La legittimità del provvedimento di revoca non esclude in astratto la responsabilità precontrattuale, ma l’onere di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi grava su chi agisce.

Il Fatto

Un Comune dell’Emilia-Romagna aveva ottenuto un contributo regionale per la realizzazione di un centro polifunzionale culturale. La Provincia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, aveva aggiudicato il primo lotto dei lavori a una società, con determinazione dell’ottobre 2023.

Sopravvenute criticità economico-finanziarie e tecniche, compendiate in una relazione del R.U.P., hanno indotto il Comune a non proseguire l’opera e a revocare gli atti di approvazione dei livelli progettuali. La Provincia ha quindi revocato, in via derivata, l’aggiudicazione con determinazione del maggio 2025. La società ha impugnato tale provvedimento e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento dei danni, senza notificare il ricorso al Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto assorbente l’eccezione pregiudiziale della Provincia: il ricorso non è stato notificato al Comune di Albareto, titolare degli atti presupposti. Il provvedimento provinciale è avvinto da un rapporto di consequenzialità necessaria con la decisione comunale di non realizzare l’opera. Il difetto di contraddittorio rileva anche per la domanda risarcitoria, fondata su condotte ascrivibili all’amministrazione non evocata in giudizio. Il gravame è pertanto inammissibile.

Per completezza, il Collegio ha esaminato il merito, giudicando il ricorso comunque infondato. La determinazione impugnata ha natura di revoca per sopravvenienze ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. Le sopravvenienze economico-finanziarie sono documentate dalla relazione del R.U.P. e dalla deliberazione della Giunta comunale: incremento dei costi dell’opera, costi indiretti non computati e spese urgenti sopravvenute per eventi alluvionali e manutenzioni straordinarie.

Quanto alle sopravvenienze tecniche, il Collegio ha qualificato come sopravvenienza non il rischio idraulico in sé, già presente, ma la diversa e sopravvenuta valutazione dello stesso in termini di maggiore gravità. L’originaria relazione di compatibilità idraulica indicava pericolosità nulla; a seguito delle richieste istruttorie, l’aggiornamento e i pareri negativi dell’Agenzia regionale e della Provincia hanno attestato un grado di pericolosità elevata. Non ricorre quindi l’invocato art. 21 nonies, né un termine decadenziale di dodici mesi.

Il Collegio ha inoltre disatteso la tesi del ricorso secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare il recesso dal contratto: nessun contratto era stato stipurato, non sussistendo alcuna pattuizione in tal senso. Quanto alla responsabilità precontrattuale, richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito che le regole di legittimità e quelle di correttezza operano su piani distinti. La domanda risarcitoria è stata giudicata genericamente proposta, senza dimostrazione della violazione dei doveri di buona fede e del legittimo affidamento. L’eccezione di tardività della memoria provinciale è stata respinta, risultando rispettosi i termini.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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