Maltrattamenti in famiglia ostano alla cittadinanza anche senza condanna (TAR Lazio n. 14750 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, il giudizio prognostico di meritevolezza dello status si pone su un piano autonomo e distinto rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’Amministrazione può pertanto valutare sfavorevolmente i fatti storici oggetto di denuncia, anche in assenza di condanna, di procedimento penale pendente o di esiti processuali definitivi, poiché in sede amministrativa è sufficiente il fondato sospetto e non il grado di prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. La denuncia per maltrattamenti in famiglia, per il suo forte disvalore sociale e la sua collocazione temporale prossima alla domanda, integra un indicatore idoneo a fondare il diniego. Non sono ravvisabili i vizi di difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità quando il provvedimento sia plurimotivato e l’idoneità di una sola delle ragioni addotte renda irrilevanti le censure sugli altri elementi istruttori.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 8 febbraio 2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Esperita l’istruttoria, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda con decreto del 5 ottobre 2021, notificato il 12 novembre 2021, valorizzando una notizia di reato segnalata nel 2018 per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. e gli elementi istruttori contrari forniti dalla Questura e dalla Prefettura.

Nel corso del procedimento l’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e valutato le osservazioni difensive. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo l’inesistenza degli atti istruttori richiamati e l’inidoneità della sola segnalazione a svalutare il suo positivo livello di integrazione. Il Ministero si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e conferma la legittimità del diniego. Il provvedimento impugnato è supportato da un’adeguata motivazione in relazione alle risultanze istruttorie e poggia su un percorso logico-giuridico chiaro, sviluppato nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

La condotta emersa a carico del ricorrente, pur non seguita da procedimento penale, integra una fattispecie di particolare gravità e di forte disvalore sociale, temporalmente prossima alla domanda. I reati di maltrattamenti in famiglia sono ritenuti ragionevolmente negativi nel giudizio prognostico, perché esprimono una indole violenta o una pericolosità sociale e denotano indifferenza verso i principi di una ordinata e pacifica convivenza civile.

La difesa attorea fa leva sulla mancanza di sviluppi processuali penali, ma l’argomento non è decisivo: il comportamento rimane valutabile come fatto storico e può essere considerato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, anche in mancanza di condanna. Il Collegio richiama il costante insegnamento secondo cui le valutazioni volte all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quelle amministrative (Cons. Stato, sez. III, n. 2745/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 8364/2023 e n. 8379/2023).

Poiché il decreto è plurimotivato, l’idoneità della motivazione riferita all’episodio riportato nel rapporto informativo rende irrilevanti le censure sull’indicazione degli elementi istruttori contrari non depositati. Lo stabile inserimento sociale ed economico costituisce solo il prerequisito minimo della richiesta, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, mentre la residenza decennale va intesa non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo, come periodo di osservazione. Ne deriva la conferma del diniego, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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