Esecuzione tardiva non preclude rivalutazione e interessi nell’ottemperanza (TAR Lazio n. 5800 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha natura composita e non si esaurisce nella mera esecuzione del giudicato. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., il giudice dell’ottemperanza può disporre la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, quali obbligazioni accessorie rispetto al credito principale già accertato, maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Tale domanda non è preclusa dall’avvenuta esecuzione tardiva del dictum in corso di giudizio, che determina solo la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione. Le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie non liquidate in sentenza, aventi natura risarcitoria, costituiscono debito di valore, con diritto alla rivalutazione monetaria oltre che agli interessi legali. Non è invece risarcibile un danno ulteriore, atteso che gli interessi assolvono alla funzione di liquidazione forfettaria del pregiudizio da ritardo, salva la prova di un danno superiore.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze, aveva ottenuto una sentenza favorevole del TAR Lazio con cui era stato accertato il suo diritto alla remunerazione del congedo non fruito per gli anni 2018 e 2019, con condanna generica dell’amministrazione. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo, l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo non solo l’esecuzione del giudicato ma anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.

Costituendosi in giudizio, l’amministrazione rappresentava di aver dato esecuzione alla sentenza nel corso del processo, producendo il cedolino relativo al pagamento dei giorni di licenza non fruiti, e si opponeva alla domanda di condanna, sostenendo che in sede di ottemperanza non sarebbe stato possibile integrare il contenuto precettivo della sentenza di cognizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione, atteso che l’amministrazione aveva provveduto, sia pure tardivamente e in corso di giudizio, a dare attuazione al dictum contenuto nella sentenza ottemperata.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli accessori del credito, il Tribunale l’ha ritenuta fondata. Il giudice dell’ottemperanza, infatti, non è un mero esecutore del giudicato, ma decide su una gamma di domande più ampia: l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. gli consente espressamente di pronunciare la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazioni accessorie rispetto a quella principale già accertata.

Il Collegio ha precisato che le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie, non liquidate in sentenza, aventi natura risarcitoria, costituiscono un debito di valore, con conseguente diritto alla rivalutazione monetaria oltre che agli interessi legali, in conformità al precedente richiamato di Cons. di Stato, 2699 del 2013.

È stata invece esclusa la risarcibilità di ulteriori danni, sia perché gli interessi assolvono già alla funzione di liquidazione forfettaria del pregiudizio da ritardo, sia perché la parte non aveva fornito alcuna prova di aver subito danni superiori. Nessuna somma è stata riconosciuta per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, non essendo tale voce contemplata nel titolo esecutivo.

Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione, soccombente virtuale per aver adempiuto solo in corso di causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e liquidate in complessivi euro 700,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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