Giudicato sulla carta docente: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1373 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanni la pubblica amministrazione è azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appresta tutela proprio per l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza che l’amministrazione abbia eseguito, il ricorso è fondato e va ordinato l’adempimento in un termine perentorio. La mancata costituzione dell’amministrazione, che non allega alcun elemento di adempimento, conferma l’inerzia. Per il caso di perdurante inottemperanza va nominato sin d’ora un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la quale era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma di euro 500,00.

La sentenza ottemperanda, non impugnata, è divenuta definitiva ed è stata notificata in forma esecutiva. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dalla normativa, il Ministero non ha dato alcuna esecuzione. Da qui il ricorso per ottemperanza, notificato e depositato; l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione, riscontrando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza all’amministrazione con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Il richiamo è all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’azione proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, segnatamente di procedere all’accredito sul portafoglio della carta docente della somma di euro 500,00, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza stessa.

Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o in un dirigente o funzionario delegato, che dovrà attivarsi su apposita istanza della parte ricorrente, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo e poste a carico dell’amministrazione soccombente, seguono l’esito della lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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