Responsabilità erariale e assenza dal servizio: prova indiziaria insufficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 5 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il giudice contabile non può affermare la sussistenza della condotta illecita quando gli indizi dedotti dalla parte pubblica non siano gravi, precisi e concordanti e le giustificazioni del convenuto risultino concrete e plausibili. L’onere probatorio grava sempre sulla Procura Regionale, che deve confutare puntualmente le argomentazioni difensive con nuovi elementi oggettivi e persuasivi, non essendo sufficiente una mera lettura diversa degli stessi indizi. Nel giudizio contabile la valutazione segue il criterio del più probabile che non, distinto dalla regola penale della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. I principi di autonomia e separatezza tra giudizio erariale e giudizio penale non giustificano la sospensione del processo contabile, salvo i rigorosi presupposti di pregiudizialità tecnica di cui all’art. 106 del Codice della giustizia contabile.

Il Fatto

La Procura Regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un Sottufficiale della Marina Militare in servizio presso una stazione NATO ubicata su un’isola, contestandogli di avere indebitamente percepito la retribuzione in numerose giornate comprese tra il 18.06.2019 e il 15.02.2021, durante le quali non avrebbe prestato attività lavorativa pur avendo attestato la presenza negli statini mensili.

La vicenda trae origine da una segnalazione anonima e dalle indagini dei Carabinieri, sfociate in un procedimento penale davanti al Tribunale Militare. All’esito dell’invito a dedurre, la Procura Regionale ha espunto 22 giornate dalla contestazione originaria, riducendo il danno patrimoniale e chiedendo anche il ristoro del danno all’immagine. Il convenuto si è costituito, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale e, nel merito, il rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’istanza di sospensione, disattendendola. Richiamando i principi di autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, i giudici contabili rilevano che l’art. 106 del Codice della giustizia contabile ammette la sospensione solo in presenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, e non di mera consequenzialità logica. Nel caso di specie ricorre solo quest’ultima ipotesi, poiché la diversità dei parametri di valutazione tra i due giudizi impedisce di riconoscere alla decisione penale efficacia di giudicato sulla responsabilità erariale.

Nel merito, la Corte decide il giudizio in base alla ragione più liquida: la carenza di prova sulla condotta antigiuridica imputata al convenuto. Gli indizi raccolti — informative dei Carabinieri, tabulati telefonici, annotazioni sui registri cartacei delle presenze — non si rivelano gravi, precisi e concordanti. Essi sfumano di fronte alle argomentazioni difensive, ritenute plausibili e attendibili.

La Sezione richiama la disciplina della prova per presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., applicabile al giudizio contabile, e il criterio della preponderanza dell’evidenza causale. Il procedimento indiziario si articola in due momenti: la valutazione isolata di ciascun indizio e il suo esame globale. Nella fattispecie, né singolarmente né complessivamente gli elementi raggiungono un livello probatorio sufficiente.

Assume rilievo decisivo la corretta distribuzione dell’onere probatorio: quando il convenuto ha fornito giustificazioni concrete e capillari per ciascuna giornata contestata, spetta alla Procura Regionale confutarle con nuovi fattori oggettivi e mirati, non essendo sufficiente una diversa lettura degli stessi indizi. Nel caso di specie tali riscontri non sono stati allegati.

La Corte valorizza il peculiare contesto in cui si collocano le condotte: la natura insulare della sede di servizio raggiungibile solo via mare, la possibilità di ordini verbali per esigenze urgenti, lo svolgimento di attività presso altre sedi sulla terraferma, l’incarico di responsabile dell’autorimessa distaccata ricoperto dal convenuto, la modalità del lavoro agile durante l’emergenza pandemica e l’inefficienza del sistema cartaceo di rilevazione. L’assoluzione dagli addebiti comporta la liquidazione delle spese legali a carico dell’Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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