Avanzamento ufficiali G. di F.: sindacato limitato a incoerenza macroscopica del giudizio (TAR Lazio n. 3609 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza, reso dalla Commissione Superiore di Avanzamento, costituisce espressione di discrezionalità tecnica ad ampia latitudine, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di valutazioni palesemente incoerenti o irragionevoli, comportanti un vizio della funzione, o di un criterio di valutazione difforme da quello prescritto dalla normativa di settore. Il giudizio valutativo è complessivo, organico ed inscindibile: è inammissibile un approccio atomistico che isoli singoli titoli o episodi di carriera. La mancanza di un titolo preferenziale può essere compensata da altri titoli ritenuti equivalenti o superiori.

Il Fatto

Un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, dopo essere stato dichiarato idoneo al grado superiore di Generale di Brigata per l’anno 2024, è stato collocato in posizione non utile nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Superiore di Avanzamento.

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di avanzamento, il verbale di operazioni compiute della Commissione, le schede di valutazione, i punteggi finali e la graduatoria di merito, deducendo eccesso di potere in senso relativo, per asserita disparità di metro valutativo rispetto ad altri ufficiali valutati e promossi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno chiesto la reiezione del ricorso. Il gravame è stato proposto in riassunzione a seguito di opposizione in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile, individuata nel d.lgs. n. 69/2001 e nel d.m. n. 266/2007, e richiama la struttura bifasica del giudizio di avanzamento: una prima fase di verifica dell’idoneità complessiva e una seconda fase di attribuzione del punteggio di merito.

Il giudice amministrativo non può sostituire i propri criteri a quelli dell’Amministrazione. Il sindacato resta limitato alla verifica della coerenza e razionalità dei criteri seguiti e alla presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti. Una consolidata giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, esclude che si possa scindere i singoli elementi di valutazione per assumere che uno solo di essi sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, poiché i titoli di ciascun ufficiale sono tra loro bilanciabili in un giudizio indivisibile.

Quanto alla censura di eccesso di potere in senso relativo riferita a un parigrado collocato anch’esso in posizione non utile, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse: la chiamata in causa di un ufficiale non promosso non è idonea a produrre un effetto utile.

Nel merito delle restanti doglianze, il Collegio rileva che il ricorrente ha seguito un approccio di tipo atomistico, ponendo in risalto singoli aspetti di carriera e trascurando elementi documentali degli ufficiali controinteressati. L’Amministrazione ha invece valorizzato, in un giudizio globale, il numero complessivo di anni di servizio, la maggiore permanenza nel grado di colonnello dei controinteressati e gli ulteriori profili curriculari emergenti dalla documentazione caratteristica. Quanto al titolo di Scuola Superiore di Polizia Tributaria, pur costituendo titolo preferenziale, non attribuisce automaticamente il diritto alla promozione e non è dirimente nel giudizio complessivo, potendo essere supplito da titoli equivalenti o di maggior valore, valutati discrezionalmente dall’organo collegiale.

Esclusa la presenza di palese abnormità o irragionevolezza, il ricorso è respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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