Silenzio assenso inapplicabile al parere paesaggistico e obbligo di motivazione (TAR Campania n. 8459 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis legge n. 241 del 1990 non è applicabile al rapporto tra l’amministrazione procedente e la Soprintendenza nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, perché il rapporto intersoggettivo è di carattere verticale e si colloca nell’ambito di un procedimento a istanza di parte, attivato nell’interesse del privato e non della p.a. Il termine perentorio per l’espressione del parere non incide sulla sussistenza del potere, ma sull’obbligo di concludere la fase istruttoria: il parere tardivo non è inefficace né illegittimo, ma perde il carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione competente all’adozione dell’atto finale. Quest’ultima non può recepirlo in modo apodittico, dovendo esternare le ragioni concrete del diniego in relazione al vincolo e alle caratteristiche del manufatto. Il parere della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale sono annullabili quando la valutazione di contrasto paesaggistico non risulti calata nella realtà concreta del contesto.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune una s.c.i.a. per l’abbattimento, ricostruzione e delocalizzazione a parità di superficie e volume di un deposito agricolo, con pertinenze interrate, su un fondo sito in zona rurale sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente in zona territoriale 7 del p.u.t. dell’area sorrentino-amalfitana. Acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, il Comune ha inoltrato alla Soprintendenza la proposta di provvedimento favorevole. La Soprintendenza ha dapprima emesso una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990 e poi un parere negativo, oltre il termine previsto dall’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.
Ritenuta la tardività del parere, il dirigente comunale ha chiesto chiarimenti all’Avvocatura municipale, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 17-bis al parere paesaggistico e lo ha qualificato come non vincolante. Il Comune ha quindi espresso diniego definitivo, recependo il parere negativo. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il parere, chiedendo in via principale l’accertamento dell’avvenuta acquisizione per silenzio assenso dell’assenso della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, ribadendo che il silenzio assenso tra amministrazioni non opera nell’autorizzazione paesaggistica. Il procedimento è mono-strutturato e attivato su istanza del privato; il rapporto tra Comune e Soprintendenza è meramente interno e funzionale a co-gestire la fase istruttoria. Il termine perentorio non incide sul potere, ma sull’obbligo di concludere l’istruttoria.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il rapporto è verticale e non orizzontale, intercorrendo tra il privato istante e la Soprintendenza. L’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42 del 2004 configura un meccanismo di silenzio devolutivo incompatibile con il silenzio orizzontale. Neppure è configurabile l’inerzia nei confronti del Ministero della Cultura, in coerenza con i principi comunitari che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità paesaggistica.
Quanto alla censura subordinata, il Tribunale ha confermato che il superamento del termine per il parere vincolante non ne determina l’illegittimità, ma lo degrada a parere non vincolante. L’organo statale può comunque esprimersi sulla compatibilità dell’intervento, ma il parere perde vincolatività e deve essere autonomamente valutato dall’amministrazione competente. Nel caso concreto il Comune ha fatto proprio il parere, dichiarandolo parte integrante del provvedimento, senza autonoma ponderazione.
È invece accolto il motivo sulla carenza di motivazione. L’amministrazione non può limitarsi a valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie. Il parere della Soprintendenza, pur invocando la tutela del paesaggio rurale, non è calato nella realtà concreta: nessun riferimento al contesto edificato circostante, al paventato snaturamento della ruralità, alle prescrizioni sulla zona agricola, né alla visibilità dell’area. La valutazione sul degrado del manufatto esistente è apparsa inconferente rispetto alla competenza dell’organo tutorio.
Per queste assorbenti ragioni il Tribunale ha annullato il diniego comunale e il presupposto parere della Soprintendenza, compensando le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.