Ricorso per ottemperanza: il decorso del termine senza adempimento legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 116 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove l’amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione, ordina l’adempimento entro un termine perentorio; l’ordinaria prospettazione di un’eventuale futura inerzia non integra i presupposti per la nomina immediata del commissario ad acta, la cui designazione è invece disposta “sin d’ora” per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine assegnato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. costituisce strumento di pressione di carattere accessorio e non automatico rispetto all’accoglimento dell’azione, richiedendo una valutazione discrezionale del giudice che può esserne esclusa quando l’importo da corrispondere sia contenuto e la somma sia comunque produttiva di interessi e rivalutazione, dovendo invece la trasmissione degli atti alla Corte dei conti essere disposta in presenza di profili di possibile danno erariale connessi all’inadempimento.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Vasto divenuta definitiva, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, deducendo il decorso del termine dilatorio di cui al d.l. n. 669 del 1996 e chiedendo la fissazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevata la mancata ottemperanza al giudicato, ha accolto il gravame. Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di procedere al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta, da utilizzare mediante l’assegnazione della carta elettronica, oltre a interessi o rivalutazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un funzionario, assegnando a tale soggetto un ulteriore termine di sessanta giorni per l’integrale adempimento e ponendo le relative spettanze a carico dell’amministrazione soccombente.
Quanto alla richiesta di condanna alle penalità di mora, il TAR l’ha rigettata, ritenendo non sussistenti i presupposti per la loro applicazione, in considerazione del contenuto importo oggetto della condanna e della circostanza che la somma è comunque produttiva di interessi e rivalutazione.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti, ravvisando possibili profili di danno erariale connessi alla mancata esecuzione spontanea del giudicato, e ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.