Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 3410 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone l’accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale ad opera di una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva. Ove invece l’amministrazione si limiti a prendere atto di una sopravvenienza e a disporre un aggiornamento consequenziale, fermo restando gli effetti medio tempore prodotti dal provvedimento impugnato, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenienza deve configurarsi come circostanza di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento dell’impugnativa, idonea a rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, consulente finanziario, ha impugnato la delibera con cui l’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ne aveva disposto in via cautelare la sospensione dall’esercizio dell’attività per un anno, in ragione della pendenza di un procedimento penale per truffa, nonché la delibera di rigetto dell’istanza di riesame. L’Organismo si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
Nel corso del giudizio, il giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati. L’Organismo ha quindi aggiornato lo status della ricorrente sull’Albo, revocando la dicitura “sospesa”. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, con adesione della parte resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere richiede l’accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale, ossia il conseguimento del bene della vita per effetto di una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva.
Il Tribunale ha richiamato sul punto la recente Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2026, n. 850, oltre a Cons. Stato, sez. VII, 2 dicembre 2025, n. 9490, Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227 e Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2019, n. 8615. Nel caso concreto, l’amministrazione si è limitata a prendere atto della sentenza di proscioglimento penale e a disporre l’aggiornamento dello stato sull’Albo, con revoca della dicitura “sospesa”, lasciando fermi gli effetti medio tempore prodotti dalla misura cautelare.
Tale determinazione non integra una piena soddisfazione dell’interesse azionato. Essa costituisce, però, una circostanza di fatto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione dell’impugnativa, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito in rito del contenzioso ha giustificato la compensazione delle spese, preso atto dell’adesione espressa della parte resistente.
Nota della Redazione
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