P.I.P. decaduto e nuova pianificazione senza rinnovazione del vincolo espropriativo (Cons. Stato n. 6365 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del piano per gli insediamenti produttivi per decorso del termine di efficacia non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né la loro qualificazione come “zona bianca”: opera la c.d. ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti, che consente il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione conforme alle prescrizioni urbanistiche di zona. Quando l’espropriazione delle aree occorrenti al piano si sia già integralmente compiuta, i successivi atti di pianificazione che ne confermino la destinazione pubblicistica non necessitano della rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio, non essendovi alcuna ulteriore ablazione da compiere. Il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. va interpretato restrittivamente e riferito ai soli giudizi in cui vengano effettivamente in rilievo gli effetti ablatori conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.
Il Fatto
Il Comune ha adottato e approvato un nuovo piano per gli insediamenti produttivi relativo a un’area già interessata da un precedente P.I.P., attuato tramite una società di trasformazione urbana e in parte espropriato. Il proprietario delle aree ha impugnato gli atti di approvazione del nuovo Piano davanti al TAR, che ha accolto il ricorso, ritenendo che l’area fosse divenuta “zona bianca” per decadenza del vincolo e che il nuovo strumento fosse stato adottato in carenza del presupposto espropriativo.
Il Comune ha proposto appello, deducendo il difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente e la violazione della disciplina dell’art. 12 d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 27 legge n. 865/1971. La parte appellata ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività, in ragione del termine dimidiato ex artt. 92, comma 3, e 119 c.p.a., e l’inammissibilità del secondo motivo per novità delle questioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. L’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. assoggetta al rito abbreviato le controversie relative alle procedure di occupazione ed espropriazione di aree destinate a opere pubbliche o di pubblica utilità. Trattandosi di previsione derogatoria, essa è di stretta interpretazione e non può estendersi a ogni giudizio su strumenti che rechino una dichiarazione di pubblica utilità, ma va riferita ai soli giudizi nei quali vengano in rilievo gli effetti ablatori.
La verifica va condotta non sull’atto unitariamente considerato, ma in ragione degli effetti prodotti sulle singole aree e sulle rispettive posizioni proprietarie. La relazione tecnica chiarisce che l’appellato conserva la proprietà di porzioni di particelle originarie, ricadenti in zona “edilizia e viabilità esistente”, non destinata all’assegnazione a terzi; le residue porzioni sono state acquisite al patrimonio comunale. Il contenzioso non verte quindi su una procedura espropriativa attuale: si applica il termine ordinario di sei mesi e l’appello, notificato entro il termine, è tempestivo.
Nel merito, il secondo motivo è fondato. L’art. 17 legge n. 1150/1942 disciplina l’ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti: la decadenza non comporta automaticamente l’inedificabilità delle aree, essendo consentito il completamento delle opere di urbanizzazione e l’edificazione conforme alle prescrizioni di zona. Rientra pertanto nei poteri del Comune completare il precedente P.I.P. mediante un nuovo Piano, nel rispetto delle regole di settore.
Il Collegio richiama i principi già espressi dalla Sezione Quarta su identici atti (Cons. Stato n. 10971 e n. 10972 del 2023; Cons. Stato n. 7346 e n. 7347 del 2024). Quando l’espropriazione delle aree occorrenti al piano si sia già integralmente compiuta, i successivi atti di pianificazione che ne confermino la destinazione pubblicistica non necessitano della rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio.
Nella specie il Piano impugnato non dispone, con riferimento alla posizione dell’appellato, alcun effetto espropriativo: le porzioni residue sono sottratte a ogni ulteriore esigenza ablatoria e il nuovo Piano ne conferma la destinazione. La sentenza di primo grado va dunque riformata e il ricorso di primo grado respinto. La fondatezza del secondo motivo assorbe il primo. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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