Avviso orale legittimo su indizi di pericolosità sociale (TAR Calabria n. 1066 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dagli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio con finalità preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, purché sorretti da adeguata motivazione. La valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le misure di prevenzione, non producendo l’avviso immediati effetti compressivi delle libertà individuali. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’amministrazione. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato possano configurare una illegittimità sopravvenuta ora per allora.
Il Fatto
Il Questore di Catanzaro adottava un avviso orale nei confronti del ricorrente, ritenendolo persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica e ascrivibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il presupposto era costituito da precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minaccia, porto di armi o oggetti atti all’offesa e atti persecutori, oltre a reiterate violazioni del divieto di avvicinamento e all’applicazione degli arresti domiciliari. La segnalazione proveniva dalla Compagnia Carabinieri competente e si fondava su querele presentate dalla compagna del ricorrente.
Il destinatario impugnava il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e irragionevolezza. Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria di stile, depositando documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico e articolato motivo di ricorso. Muovendo dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, il giudice amministrativo qualifica l’avviso orale come provvedimento monitorio, con il quale si invita il soggetto a modificare il proprio comportamento per non incorrere in ulteriori condotte pericolose. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva: l’esercizio del potere non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti configurabili come reati.
Il giudizio di pericolosità può pertanto basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. È sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la presenza di elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a seguire comportamenti antigiuridici. Il provvedimento è legittimo anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, ascrivibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le misure di prevenzione, attesa la natura monitoria e infra-procedimentale dell’avviso. Sul giudizio di pericolosità sociale l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, con sindacato del giudice limitato agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Viene richiamato anche il principio per cui gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che pronunce sopravvenute favorevoli possano incidere in termini di illegittimità sopravvenuta.
Applicando tali principi, il TAR ritiene non irragionevole che l’amministrazione abbia reputato sussistenti i presupposti della misura, in considerazione delle gravi contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria. Le ragioni del provvedimento risultano specificate in modo sufficiente e adeguato, in correlazione con le contestazioni. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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