Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 3030 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente nel corso dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non è tenuto a esaminare il merito delle censure quando la controversia è divenuta priva di utilità per la parte. La dichiarazione processuale della parte è sufficiente a fondare il venir meno dell’interesse. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della complessità delle questioni dibattute.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici propone ricorso davanti al TAR Lazio per l’annullamento di una determinazione regionale di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti presupposti di livello statale e regionale. Il ricorso introduttivo riguarda una singola Regione, ma la società propone poi numerosi motivi aggiunti con cui estende l’impugnazione agli analoghi provvedimenti adottati da numerose altre Regioni e Province autonome.

La controversia viene chiamata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. In quella sede la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte e ne trae la conseguenza processuale. Poiché non residua alcun interesse alla pronuncia, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente al giudice di definire il giudizio con sentenza in rito quando la domanda non è più sostenuta da un interesse attuale.

La soluzione adottata non richiede l’esame delle numerose censure articolate, né la verifica della fondatezza delle contestazioni relative alle modalità di calcolo del payback e alla ripartizione degli oneri tra i fornitori. Il venir meno dell’interesse assorbe ogni questione di merito.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale tra le parti. La scelta è motivata con la complessità delle questioni dibattute, che giustifica l’integrale reciproca soccombenza.

La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa. La decisione non affronta nel merito la disciplina del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, rimanendo confinata alla dimensione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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