Requisiti psico-fisici atleti Fiamme Oro legittimi in base a mansioni operative (TAR Lazio n. 2965 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di selezione per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi della Polizia di Stato, è legittima la previsione del bando che richiede ai candidati il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l’accesso al ruolo degli agenti, ove risulti che gli atleti, perduta l’idoneità alle attività sportive, siano destinati a mansioni operative di istituto. Il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dall’art. 21 CDFUE non è violato quando il requisito fisico contestato costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4, par. 1, della direttiva, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. L’amministrazione, vincolata dalla lex specialis che essa stessa ha predisposto, non è munita di discrezionalità nel valutare se applicare o meno le regole richiamate dal bando.
Il Fatto
La ricorrente, atleta specialista di nuoto, ha partecipato al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia del 26 ottobre 2023 per l’assunzione di atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato. È stata esclusa per tre ragioni di inidoneità fisica: un deficit del visus naturale correggibile, un disturbo d’ansia e un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata.
Ha impugnato il bando, l’allegato sulle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici, il provvedimento di inidoneità del 12 dicembre 2023 e il D.M. n. 198/2003, deducendo la natura discriminatoria delle previsioni, poiché il concorso è destinato ad atleti e non a personale operativo. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale. Ha contestato due delle cause di esclusione, confermando invece di soffrire di ipoacusia, corretta con protesi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui la verifica delle condizioni psico-fisiche dei candidati è giustificata dalle mansioni che essi saranno chiamati a svolgere dopo il reclutamento. La direttiva 2000/78/CE, al considerando n. 18, esclude che essa possa costringere i servizi di polizia ad assumere persone prive dei requisiti necessari a esercitare l’insieme delle funzioni loro attribuite.
Il requisito fisico può quindi costituire requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 novembre 2022, causa C-304/21, il Tribunale ribadisce che la legittimità dei requisiti imposti va valutata in concreto, tenendo conto delle funzioni effettivamente esercitate.
Il punto decisivo è la destinazione degli atleti. L’art. 8, co. 1, d.P.R. n. 393/2003 prevede che gli atleti i quali perdono l’idoneità alle attività delle Fiamme Oro siano destinati ad altri compiti di istituto. L’istruttoria disposta ha confermato che un numero considerevole di ex atleti è stato restituito ai servizi ordinari, svolgendo i compiti propri degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Ne consegue la legittimità della previsione del bando che richiama il D.M. n. 198/2003. L’amministrazione era vincolata a tali disposizioni, non essendo munita di discrezionalità nel decidere se applicare le regole autonomamente introdotte nella lex specialis. Da ciò deriva anche l’infondatezza delle censure di eccesso di potere.
Quanto alla dedotta preclusione dell’accesso alle discipline paralimpiche, il Collegio rileva che si tratta di affermazione priva di riscontro probatorio, non avendo la ricorrente allegato di aver richiesto l’ammissione a tali competizioni. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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