Il mero rapporto di parentela non basta a giustificare il divieto di detenzione di armi (TAR Emilia-Romagna n. 1447 del 19.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto e la detenzione di armi costituiscono un’eccezione al divieto generale e richiedono, sotto un profilo prognostico, la piena sicurezza del buon uso delle armi, senza dubbi o perplessità per l’ordine pubblico. Il relativo accertamento, condotto dall’Autorità di pubblica sicurezza, è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti, e la valutazione del pericolo di abuso segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede una certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma un attendibile grado di verosimiglianza. Tuttavia, tale valutazione non può fondarsi sul mero rapporto di parentela tra il detentore delle armi e un soggetto destinatario di una denuncia, non convivente, senza che sia emersa dall’istruttoria la prova dell’effettivo e concreto accesso di quest’ultimo alle armi custodite. Il difetto istruttorio che inficia il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione si estende al provvedimento consequenziale del Questore di revoca del porto d’armi.

Il Fatto

Il ricorrente, incensurato, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto il divieto di detenzione di armi, nonché il conseguente atto di revoca del porto di fucile e della licenza di collezione emesso dalla Questura. Il provvedimento prefettizio si fondava sulla circostanza che il figlio del ricorrente, destinatario di una denuncia per maltrattamenti in famiglia, avesse libero accesso all’abitazione paterna e, quindi, immediata disponibilità delle armi, cedutegli nell’agosto del 2023. Il ricorrente contestava il difetto di istruttoria, sostenendo l’inidoneità del solo rapporto parentale a fondare il provvedimento negativo, la mancata valutazione complessiva della sua personalità e la sua estraneità alla vicenda del figlio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamati i principi generali in materia di porto d’armi, ha qualificato il relativo provvedimento come anticipatorio della difesa della legalità, affermando che l’Amministrazione può legittimamente valutare il pericolo di abuso secondo un ragionamento induttivo. Ha tuttavia ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria, rilevando come nell’atto impugnato non fosse rappresentato alcun elemento concreto, derivante dall’attività svolta dagli agenti di P.S., da cui dedurre che il figlio del ricorrente avesse effettivamente libero accesso alle armi e non solo all’abitazione. La Custodia delle armi, come dedotto dal ricorrente, avveniva in armadietto chiuso a chiave, con la chiave riposta in cassaforte il cui codice era ignoto al figlio, il quale peraltro non risultava convivente col padre.

Il Tribunale ha quindi escluso che il mero rapporto padre/figlio possa integrare una presunzione automatica di accesso alle armi, non essendo sufficiente un ragionamento basato su tale sola relazione. L’Amministrazione non aveva svolto una adeguata attività istruttoria, né tale attività emergeva dagli atti di giudizio, idonea a spiegare per quali ragioni il figlio, residente altrove, potesse liberamente accedere all’abitazione e all’armadietto chiuso a chiave. Ha, pertanto, accolto il ricorso, annullando il provvedimento prefettizio per carenza istruttoria nel presupposto fattuale, assorbendo le ulteriori censure e fermo il potere dell’Amministrazione di riprovvedere previa adeguata istruttoria.

Il Collegio ha infine esteso l’annullamento al provvedimento del Questore di revoca del porto di fucile, in quanto atto meramente consequenziale e fondato esclusivamente sul precedente divieto prefettizio. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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