Revisione del punteggio tecnico prima dell’apertura delle offerte economiche (Cons. Stato n. 5570 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione giudicatrice nell’ambito della fase di esame delle offerte tecniche non sono assistite da alcuna regola di intangibilità, non ancorata a una specifica previsione normativa, finché quella fase non sia conclusa. Prima dell’apertura delle offerte economiche la Commissione conserva integro il potere di riesame e può rideterminare i punteggi già attribuiti, senza che la revisione integri esercizio di autotutela. Ne consegue che non è configurabile alcun obbligo di motivazione rafforzata: in presenza di criteri predeterminati dalla lex specialis, il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente, esprimendo sinteticamente il giudizio compiuto sui singoli parametri. Il punteggio precedentemente assegnato è un passaggio intermedio privo di rilevanza esterna, assorbito nella determinazione finale, che sola rileva ai fini della legittimità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una procedura per l’affidamento triennale della fornitura di dispositivi medici, suddivisa in lotti. Alla gara, disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016, partecipano due società. Nella prima seduta di valutazione la Commissione attribuisce a una concorrente un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima, escludendola; nella seduta successiva, su istanza della stessa, rivede la valutazione e le assegna un punteggio superiore, riammettendola. All’esito delle offerte economiche e della verifica di anomalia la società riammessa risulta aggiudicataria.

L’altra concorrente impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Calabria, che accoglie il motivo sulla revisione del punteggio tecnico e dispone il subentro nel contratto. La società aggiudicataria propone appello; la ricorrente vittoriosa in primo grado resiste e propone appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello principale sotto un duplice e autonomo profilo. Quanto alla tempestività, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione dell’aggiudicazione sull’albo pretorio on line, che integra il profilo del committente ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 3, comma 1, lett. nnn) del medesimo testo. La pubblicazione determina la conoscenza legale dell’atto lesivo.

Da ciò la Corte ricava un onere di attivazione tempestiva a carico dell’operatore economico: chi non riceva la documentazione necessaria all’impugnazione deve presentare istanza di accesso entro quindici giorni, beneficiando in tal caso di un termine complessivo di quarantacinque giorni. Ove la richiesta intervenga oltre quel limite, il ricorso va notificato nel termine ordinario di trenta giorni. Nella specie la reiterazione dell’istanza è avvenuta oltre il termine decorrente dalla pubblicazione, sicché il ricorso di primo grado è tardivo.

Nel merito, la Corte ritiene non condivisibile la tesi della motivazione rafforzata. La rivalutazione è intervenuta integralmente nella fase di esame tecnico, prima dell’apertura delle offerte economiche, senza alcuna integrazione contenutistica dell’offerta. Il principio di intangibilità delle valutazioni, ricavato per via sistematica, non opera in questa fase fisiologica. Il primo punteggio non è un’autonoma determinazione amministrativa, ma un passaggio interno superato: solo la determinazione finale rileva.

La Corte respinge l’appello incidentale. Conferma l’interpretazione del requisito di iscrizione camerale in termini di coerenza, non di identità, tra attività e oggetto dell’appalto, a tutela della massima partecipazione. Giudica idoneo l’avvalimento, valutato secondo la sua causa concreta, e legittimo il soccorso istruttorio volto a emendare un’irregolarità dichiarativa del DGUE, non una carenza sostanziale. Quanto all’anomalia, il sindacato resta nei limiti della manifesta illogicità e l’operatore deve dedurre elementi di prova specifici, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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