Ammonimento per violenza domestica: sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza (TAR Umbria n. 53 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ex art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 per condotte di violenza domestica ha natura preventiva e dissuasiva, non sanzionatoria. Ai fini della sua emissione non occorre la piena prova della responsabilità dell’ammonito, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile in ordine al verificarsi del comportamento violento e all’identificazione del suo autore. Il potere questorile è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima ove il provvedimento motivi le particolari esigenze di celerità, così da rendere la scelta sottoponibile a controllo giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, nonché del conseguente verbale di ammonimento orale impartito ex art. 3 del d.l. n. 93 del 2013. L’atto era stato adottato sulla base della querela presentata dall’ex compagna, con cui si denunciavano comportamenti aggressivi e di controllo, aggravati dopo la scoperta della gravidanza e culminati in un episodio di minacce e aggressione fisica.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, l’insussistenza dei presupposti normativi, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità, invocando altresì l’art. 8 C.E.D.U. Nella fase cautelare l’istanza era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni in rito, risultando il ricorso infondato nel merito. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’ammonimento costituisce misura di prevenzione e dissuasione, per la quale la valutazione amministrativa non è diretta ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo.

Sul primo e quarto motivo, vertenti sulla compressione del contraddittorio, il Tribunale ha osservato che la comunicazione di avvio del procedimento è dovuta solo quando le circostanze consentano effettivamente di avvisare il destinatario e non sussistano specifiche ragioni di urgenza. Nel caso concreto l’omissione è stata motivata con le particolari esigenze di celerità, collegate alla natura dei fatti, alla recente cessazione della convivenza e al rischio di reiterazione. Quanto all’art. 8 C.E.D.U., la pronuncia invocata dal ricorrente ha riconosciuto la compatibilità del sistema italiano con i principi convenzionali, richiedendo che le ragioni dell’urgenza siano motivate e controllabili in sede giurisdizionale.

Sul secondo e terzo motivo, il Collegio ha ribadito che la misura mira non a sanzionare condotte già integranti reato, ma a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. Non occorre dunque la piena prova della consumazione, bastando elementi probatori attendibili. Il sindacato giudiziale resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato tale manifesta insussistenza. L’istruttoria ha fornito un quadro indiziario da cui appare verosimile il compimento di condotte aggressive, confermato dalla relazione del centro antiviolenza e dalla valutazione di rischio elevato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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