Accesso agli atti edilizi: onere di specificazione e divieto di richieste esplorative (TAR Sicilia n. 1017 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, il giudizio di cui all’art. 116 cod. proc. amm. è giudizio di impugnazione-merito, diretto non alla mera eliminazione dell’atto ma all’accertamento del diritto dell’istante e, ove positivo, alla condanna dell’amministrazione all’esibizione. Nell’accesso con finalità difensiva la valutazione sull’esigenza prospettata e sulla pertinenza del documento è compiuta in astratto, senza apprezzare la fondatezza della pretesa sostanziale sottostante. L’istanza deve però avere ad oggetto una documentazione specifica, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non può risolversi in un controllo generalizzato dell’azione amministrativa o in una ricerca esplorativa. La richiesta vaga, che addossa all’amministrazione un’attività di individuazione sproporzionata, è infondata, in coerenza con il canone del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un’unità immobiliare, ha ricevuto dal Comune un’ordinanza di demolizione per asserita difformità di un terrazzino rispetto a quanto autorizzato. Per dimostrarne l’illegittimità ha presentato un’istanza di accesso agli atti del procedimento. Il Comune non ha riscontrato né ha dato seguito alla successiva richiesta di appuntamento per l’accesso informale.

Il ricorrente ha allora impugnato il silenzio serbato dall’ente, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna alla consegna dei documenti. Il Comune non si è costituito in giudizio. In corso di causa sono intervenuti provvedimenti cautelari monocratici e una parziale consegna di atti, mentre la parte ha mantenuto l’interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio. Il rito sull’accesso ex art. 116 cod. proc. amm. è un giudizio sul rapporto a schema impugnatorio: oggetto dello scrutinio è l’esistenza del diritto all’accesso e, in caso di esito positivo, la condanna all’esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 3454 del 2022 e Cons. Stato, sez. II, n. 2073 del 2026.

L’istanza ha connotazione difensiva. In tale ipotesi la valutazione sull’esigenza prospettata e sulla pertinenza del documento avviene in astratto, senza sindacare la fondatezza o l’ammissibilità della pretesa sostanziale sottostante, poiché il giudice dell’accesso non è giudice della pretesa principale.

Su questa base il Tribunale accoglie la pretesa per i documenti indicati ai numeri da 1 a 8 e 10 dell’istanza, sufficientemente circoscritti nel loro riferimento al procedimento repressivo edilizio. Il tacito diniego è illegittimo in parte qua e il Comune è condannato a consentire l’accesso entro trenta giorni. In caso di inesistenza o indisponibilità degli atti, l’ente deve rilasciare una specifica attestazione che ne chiarisca le ragioni.

Quanto al punto 9 dell’istanza — tutti i titoli edilizi rilasciati sull’unità immobiliare — il Collegio distingue. In parte la pretesa è stata soddisfatta in corso di giudizio, con consegna della concessione edilizia del 1979 e di quella in sanatoria del 1985, e se ne dichiara la cessazione della materia del contendere. La parte residua è invece infondata: il Comune ha attestato di non aver rinvenuto ulteriori atti, e la richiesta è generica.

La genericità è decisiva. L’istante, proprio in quanto comproprietario, avrebbe dovuto indicare tipologie e periodo storico dei titoli, mentre l’onere di allegare l’esistenza dei documenti grava su chi agisce. L’accesso non può tradursi in un controllo generalizzato né imporre ricerche sproporzionate, in contrasto con l’art. 97 Cost. La stessa genericità travolge la richiesta di certificazione di completezza dei titoli. Il Collegio distingue infine la fattispecie da quella decisa con TAR Sicilia, Catania, sez. V, n. 269 del 2026, ove i documenti erano puntualmente declinati. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con cessazione parziale e infondatezza per il resto; spese irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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