Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 2433 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento dell’Amministrazione è configurabile quando sia stata presentata una formale istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea e sia spirato il termine di conclusione del procedimento, senza che sia intervenuto alcun provvedimento espresso. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, il termine complessivo entro cui l’autorità competente deve provvedere è di quattro mesi, elevabile in caso di richiesta di integrazioni documentali. L’obbligo di provvedere sussiste indipendentemente dalla fondatezza della domanda, essendo sufficiente la presentazione dell’istanza e l’inutile decorso del termine.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’istanza risulta presentata il 27 aprile 2025.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento entro il termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la declaratoria del proprio diritto all’accoglimento dell’istanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del quadro normativo di riferimento. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, osserva il Tribunale, è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso concreto: a fronte della domanda del 27 aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata.

Il Collegio ricostruisce quindi il termine applicabile. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio provvedimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il precedente comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.

Ne consegue che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta delle integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto, senza che risultasse adottato il provvedimento finale, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari.

Accertato il silenzio inadempimento, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere sull’istanza con provvedimento espresso entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, considerando che si tratta di procedimenti di massa connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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