Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione estero (TAR Lazio n. 2432 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto o l’inerzia dell’Amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo di qualifica professionale conseguito in altro Stato membro integra silenzio inadempimento, poiché il termine per provvedere è fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro ove l’Amministrazione richieda integrazioni ai sensi del comma 2. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza alcun pronunciamento sono sufficienti a fondare l’obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza. Nell’esame del titolo estero l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 31 ottobre 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il riconoscimento è condizione per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.

Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la condanna della stessa a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ai fini dell’obbligo di provvedere sono necessari e sufficienti due presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi risultano integrati.

La ricostruzione del quadro normativo muove dalla violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 e da quello specifico dettato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il successivo comma 2 stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni.

Da tale combinato disposto il Tribunale deduce che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. Nel caso concreto il Ministero è rimasto inerte e non risulta alcuna richiesta di integrazione, con ciò perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, mediante emanazione di un provvedimento espresso, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Nel compimento del procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-675/17, C-340/89, C-313/01, C-298/14) e a quelli enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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