Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1080 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalle parti e confermata all’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse rende inammissibile ogni pronuncia di merito, non essendo più attuale la lesione dedotta. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento della fondatezza delle censure. In presenza di una materia caratterizzata da complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, la compensazione delle spese di giudizio costituisce esercizio della discrezionalità del giudice.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023 e poi al 30 settembre 2027. Unitamente al ricorso introduttivo la parte ha proposto motivi aggiunti avverso le ulteriori determinazioni sopravvenute, nonché domande di accertamento e di condanna al rilascio di nuovi titoli concessori.

Alla pubblica udienza fissata per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse, come da dichiarazione già versata in atti, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dalle parti e rileva che l’interesse alla decisione è venuto meno. La controversia aveva ad oggetto la legittimità degli atti comunali di differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, materia segnata dall’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 e dalle sue successive modifiche ad opera del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166.

Su tale quadro normativo si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, amministrativa ed europea, con esiti che le parti avevano richiamato a sostegno delle rispettive domande. La ricorrente aveva prospettato la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sollecitando un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la rimessione di questioni di legittimità alla Corte costituzionale.

Nessuna di tali domande è stata esaminata nel merito. Il venir meno dell’interesse, sopravvenuto e dichiarato dalla parte interessata, preclude al giudice ogni valutazione sulla fondatezza delle censure e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti. La pronuncia non implica alcun giudizio sugli atti impugnati.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale. La scelta è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali, circostanza che giustifica la reciproca soccombenza di fatto. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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