Procedimento disciplinare militare sospeso se l’istruttoria penale è incompleta (TAR Lazio n. 2409 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di infrazioni disciplinari di maggiore gravità punibili con le sanzioni di stato, l’art. 1393, comma 1, secondo periodo, cod. ord. mil. impone all’Amministrazione di promuovere il procedimento disciplinare solo al termine di quello penale quando l’accertamento del fatto addebitato presenti particolare complessità ovvero, all’esito degli accertamenti preliminari, l’autorità non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare. La scelta di avviare o proseguire il procedimento in pendenza del giudizio penale è sindacabile sotto il profilo del difetto di istruttoria, valutato ponendosi nell’ottica e nella posizione in cui l’Amministrazione si trovava al momento della scelta, con riguardo al livello di informazioni possedute, alla complessità dei fatti e alla pluralità dei soggetti coinvolti. Il provvedimento disciplinare adottato in violazione della regola di pregiudizialità penale è illegittimo e va annullato, salva la possibilità di disporre nelle more la sospensione precauzionale dall’impiego e di riprendere il procedimento all’esito del giudizio penale.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa gli ha comminato la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio permanente e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa. L’addebito riguardava la contestata simulazione dell’inoculazione del vaccino contro il Sars Cov-2, dietro corresponsione di una somma di denaro a un medico di medicina generale, al fine di ottenere il certificato verde.
Il procedimento disciplinare traeva origine dagli atti di indagine del pendente procedimento penale, nel cui ambito era stato emesso decreto di giudizio immediato. Il militare aveva chiesto in sede procedimentale la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 1393, comma 1, cod. ord. mil., deducendo la ricorrenza di entrambe le fattispecie eccezionali ivi previste. Impugnati anche i provvedimenti di revoca dell’alloggio di servizio e di intimazione al rilascio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio formulata in attesa della definizione del giudizio penale, rilevando che le ragioni addotte non integrano l’eccezionale ipotesi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e che la causa è matura per la decisione all’esito dei plurimi incombenti istruttori disposti.
Nel merito, il ricorso è stato accolto ravvisando la fondatezza della censura di violazione dell’art. 1393, comma 1, cod. ord. mil. Ripercorrendo il quadro normativo, il TAR ha ricordato che la riforma del 2015 ha introdotto il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, temperato da due fattispecie eccezionali di segno opposto. La prima riguarda le infrazioni di maggiore gravità punibili con la consegna di rigore o con le sanzioni di stato, quando l’accertamento del fatto sia di particolare complessità o l’autorità non disponga di elementi conoscitivi sufficienti: in tal caso il procedimento è promosso al termine di quello penale. La seconda concerne gli atti e i comportamenti compiuti nello svolgimento delle funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio, con sospensione obbligatoria.
Il Collegio ha ricondotto la vicenda alla prima ipotesi eccezionale, sussistendo entrambi i presupposti: la gravità delle infrazioni, punibili con sanzioni di stato, e la carenza di elementi conoscitivi in capo all’Amministrazione al momento della scelta. Dagli atti è emerso che la posizione del militare si esauriva nel rinvenimento del suo nominativo e della relativa utenza in un elenco estrapolato da conversazioni tra terzi, senza che egli comparisse nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero dagli altri soggetti coinvolti e restando estraneo agli esiti delle intercettazioni.
Muovendo dalle coordinate della giurisprudenza amministrativa, il TAR ha precisato che il sindacato giurisdizionale va condotto ponendosi nell’ottica in cui si trovava l’Amministrazione al momento della scelta, considerando il livello di conoscenze possedute, le peculiarità del caso, la complessità dei fatti e la pluralità dei soggetti coinvolti. L’Amministrazione ha omesso di apprezzare tali circostanze, disponendo un quadro probatorio insufficiente e limitato a un coinvolgimento indiretto, con conseguente necessità di attendere la definizione del giudizio penale.
Accertata la violazione dell’art. 1393, comma 1, secondo periodo, cod. ord. mil. e il correlato difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio ha annullato il provvedimento disciplinare, assorbendo le ulteriori doglianze. Resta ferma la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego ex art. 916 cod. ord. mil. e di riprendere il procedimento all’esito del giudizio penale. Spese compensate.
Nota della Redazione
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