Danno da ritardo nell’ottemperanza: risarcibile solo il danno biologico temporaneo del legale rappresentante (TAR Puglia n. 487 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da ritardo nell’ottemperanza al giudicato, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., con conseguente applicazione rigorosa dell’onere della prova in capo al danneggiato. Il mancato rispetto del termine per l’adozione del provvedimento satisfattivo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessaria la dimostrazione del danno-conseguenza e del nesso causale. Il danno all’immagine della società costituisce una fattispecie di danno-conseguenza che richiede prova puntuale del suo verificarsi, non potendosi presumere dal ritardo. Il danno biologico del legale rappresentante, ove documentato, è risarcibile anche in assenza di verificazione o CTU, ma soltanto per l’invalidità temporanea se non risultano provati postumi permanenti.
Il Fatto
La società ricorrente, succeduta alle imprese originarie proprietarie di un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento del diniego di revisione del vincolo. Rimasta inerte l’Amministrazione, la società aveva promosso giudizio di ottemperanza, conclusosi con sentenza di accoglimento; solo successivamente il Ministero aveva adottato il provvedimento di revisione.
La società ha quindi convenuto in giudizio il Ministero della cultura e la Soprintendenza, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 9.784.500,00, per la perdita dei profitti dell’operazione immobiliare, la perdita dei benefici fiscali connessi al c.d. “Sisma bonus acquisti”, il danno all’immagine e il danno biologico subito dal legale rappresentante, documentato da perizia psichiatrica che attestava un disturbo post-traumatico da stress con invalidità del 30%.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, ivi inclusa l’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che gravano sul danneggiato gli oneri probatori di cui all’art. 2697 cod. civ., senza che operi il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Con riguardo al danno patrimoniale, la Corte ha ritenuto insufficiente la perizia di parte, limitata a un elenco di possibili ricavi, senza dimostrare che il ritardo nella ridefinizione del vincolo avesse definitivamente azzerato la realizzazione del progetto edilizio. I contratti preliminari prodotti risultavano solo in due casi risolti per mutuo dissenso, per sopravvenuto disinteresse dell’acquirente, senza alcun collegamento causale con l’inerzia dell’Amministrazione. Anche la richiesta relativa alle agevolazioni fiscali è stata reputata priva di dimostrazione, mancando la prova dei rigorosi presupposti richiesti dalla normativa per il conseguimento delle detrazioni.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha richiamato la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, osservando che il pregiudizio alla reputazione commerciale, avendo natura solo eventuale e non automatica, esige dimostrazione puntuale del suo concreto verificarsi. Nel caso di specie mancavano i bilanci a consuntivo degli anni precedenti, la diffusione di notizie negative e qualsiasi indice di calo di fiducia collegato causalmente alla vicenda.
Diversa conclusione è stata raggiunta per il danno biologico del legale rappresentante. Il Collegio ha ritenuto attendibile la documentazione sanitaria prodotta, sufficiente ai fini dell’onere della prova senza necessità di verificazione o CTU. Ha tuttavia escluso la sussistenza di postumi permanenti, rilevando che le visite si erano concentrate in un arco di meno di un anno, senza successivi accertamenti specialistici: la condizione di sofferenza psichica doveva quindi considerarsi transeunte ed emendabile, con conseguente liquidazione limitata ai giorni di invalidità temporanea parziale.
Applicando i criteri tabellari del Tribunale di Milano, il Collegio ha quantificato il danno in € 10.000,00, arrotondando equitativamente l’importo risultante dalla moltiplicazione del valore giornaliero ridotto al 25% per 330 giorni di malattia, con rivalsa per accertamenti e spese varie. Sulle somme, trattandosi di debito di valore, sono stati riconosciuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto illecito all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state parzialmente compensate per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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