Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2339 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sorge per effetto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, senza che occorra alcun ulteriore presupposto. Il termine per la conclusione del procedimento si desume dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206 del 2007, e approda a un massimo di quattro mesi, ove l’Amministrazione richieda le integrazioni documentali. Decorso inutilmente tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando, per il caso di persistente inerzia, il Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 24 aprile 2025 istanza di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito presso un’università spagnola, ai fini dell’esercizio della professione di docente in Italia. L’istanza è stata proposta ai sensi della direttiva 2013/55/CE e rivolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale autorità competente.
Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. L’art. 5 del d.lgs. n. 206 del 2007 individua tale autorità nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173 del 2022, convertito in legge n. 604 del 2022.
Quanto ai presupposti dell’obbligo di provvedere, il Tribunale afferma che è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati.
Il Collegio ricostruisce il quadro dei termini. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007 prevede che l’autorità competente provveda sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie. Ne deriva che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo approda a un massimo di quattro mesi, in caso di richiesta delle integrazioni.
Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste dunque il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Tribunale ordina al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura “di massa” dei procedimenti, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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