Ottemperanza per la carta docente dei precari e commissario ad acta (TAR Lazio n. 5246 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente precario il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Costituiscono condizioni dell’azione la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso in ottemperanza. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro termine perentorio, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, senza liquidazione di compenso per l’attività commissariale, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2024, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza era stata notificata, con le formalità per valere come titolo esecutivo, presso la sede dell’Amministrazione. A fronte della mancata attivazione della Carta, la ricorrente adiva il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, limitatamente al capo relativo all’erogazione del beneficio, escludendo la parte relativa alle spese di lite già liquidate.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, ravvisando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, non essendo controversa la mancata esecuzione della sentenza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attivare la Carta elettronica per l’importo riconosciuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, accogliendo la richiesta della ricorrente, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla direzione generale competente, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, trattandosi di onere rientrante nella retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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