Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 2337 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per provvedere sulla domanda di riconoscimento di un titolo di qualifica professionale conseguito in altro Stato membro è disciplinato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, da coordinare con il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 del medesimo articolo per l’accertamento della completezza documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni. Ne consegue che il termine complessivo per la conclusione del procedimento non può superare i quattro mesi. La mera presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione e in assenza di richieste di integrazione, integra la fattispecie del silenzio inadempimento e impone al giudice amministrativo l’ordine di provvedere con provvedimento espresso, eventualmente assistito dalla nomina di un commissario ad acta. Nel compimento del procedimento l’Amministrazione è vincolata al rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 24 settembre 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessaria per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati a tale insegnamento.

Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione si pronunciasse, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, chiedendo la condanna della stessa a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’obbligo di provvedere, individuati nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del relativo termine senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso di specie.

Il TAR richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE, stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo, se necessario, le integrazioni.

Da tale coordinamento il Collegio deduce che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo non può superare i quattro mesi, considerando l’eventuale richiesta di integrazioni contemplata dal comma 2. Nella specie nessuna richiesta di integrazione risulta formulata, talché il dies a quo coincide con la sola presentazione della domanda.

Dagli atti di causa emerge che il Ministero è rimasto inerte senza alcun pronunciamento: si perfeziona così la fattispecie di silenzio inadempimento. La violazione investe sia il termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico fissato dalla disciplina settoriale.

Conseguentemente il Tribunale accoglie il ricorso e ordina al Ministero di provvedere, con provvedimento espresso, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine attribuito all’Amministrazione. Nel compimento del procedimento l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28-29 dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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