Silenzio-inadempimento del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 2338 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è individuata dall’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Ai fini della configurabilità del silenzio-inadempimento è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia spirato il termine di conclusione del procedimento senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Il termine complessivo per provvedere è di quattro mesi, risultante dal termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e di tre mesi per l’adozione del provvedimento, elevabile solo in caso di richiesta di integrazioni. Scaduto tale termine, il silenzio serbato integra inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso, nominando il Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 16 aprile 2025, istanza di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, ai fini dell’esercizio della professione di docente.

Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente, rinvenuta nell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, che designa il dicastero dell’Istruzione, nel frattempo divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito con legge n. 604/2022.

Il Tribunale ricostruisce il presupposto del silenzio: è necessario e sufficiente la presentazione della formale istanza e la scadenza del termine di conclusione, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Il giudizio non richiede la verifica nel merito della spettanza del riconoscimento.

Quanto al termine, il Collegio coordina il termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990 con la disciplina speciale. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi dall’integrale presentazione della documentazione il termine per l’adozione del provvedimento; il comma 2 prevede i trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e per l’eventuale richiesta di integrazioni. Ne deriva che il termine complessivo approda a quattro mesi nel solo caso di richiesta di integrazioni.

Nel caso concreto l’istanza è stata presentata il 16 aprile 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, il termine era scaduto senza provvedimento finale, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste dunque il silenzio-inadempimento del Ministero, che è tenuto a provvedere.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, tenuto conto dell’elevatissimo numero di richieste che connota i procedimenti “di massa”. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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