Revoca del nulla osta per lavoro domestico e obbligo di istruttoria reddituale (TAR Emilia-Romagna n. 268 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e revoca del nulla osta al permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria compiuta ed esaustiva sui presupposti del giudizio negativo, con particolare riguardo al requisito della capacità reddituale del datore di lavoro. È illegittimo il provvedimento di revoca fondato sul solo rinvio al parere ostativo della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, quando non sia indicato in modo puntuale e documentato l’ammontare del reddito complessivo rilevante in capo a tutti i soggetti che possono concorrere a formarlo secondo la circolare interministeriale del 27 ottobre 2023. Il difetto di istruttoria determina l’annullamento del provvedimento, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Piacenza ha disposto la revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato domestico, in favore del lavoratore indicato dal datore di lavoro.
Superati in sede procedimentale i motivi ostativi relativi alla residenza del datore di lavoro e a una precedente domanda di emersione, l’unico profilo contestato è rimasto quello della capacità reddituale. Il ricorrente ha sostenuto che il D.P.C.M. del 27 settembre 2023 non impone di riferire l’idoneità al reddito netto e che, in ogni caso, il reddito del fratello, parente entro il secondo grado, concorre a formare il requisito secondo la circolare interministeriale del 27 ottobre 2023. Di qui la richiesta di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la documentazione procedimentale e ricostruisce l’iter che ha condotto alla revoca. Nella comunicazione di avvio del 28 aprile 2025 la Prefettura richiamava il parere ostativo dello Sportello di Piacenza per mancanza di idoneità reddituale. Analogo tenore avevano la seconda comunicazione dell’11 giugno 2025 e il diniego finale del 7 luglio 2025, che reiteravano il rinvio al parere negativo della Questura e alla conferma dell’I.T.L.
Il punto centrale è il difetto di istruttoria. La motivazione dell’Amministrazione si limita a richiamare i pareri ostativi senza indicare in modo compiuto l’ammontare del reddito complessivo riferibile ai soggetti che, secondo la disciplina richiamata, possono contribuire a integrare il requisito. Rispetto agli importi minimi richiesti per riconoscere la capacità reddituale datoriale nelle istanze di permesso per lavoro domestico, resta priva di indicazione puntuale e documentata la somma dei redditi del ricorrente e del fratello.
Neppure il rinvio all’e-mail dell’I.T.L. del 4 dicembre 2025 sana il vizio. Il parere dell’Ispettorato è, a sua volta, carente negli stessi termini, poiché indica esclusivamente l’importo relativo al reddito del fratello del ricorrente. Restano così incerti i dati reddituali effettivamente posti a fondamento del diniego.
Il Collegio ritiene pertanto fondate le doglianze relative al difetto di istruttoria e accoglie il ricorso, annullando l’impugnato provvedimento, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della controversia, con refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.