Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1489 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Spetta all’amministrazione intimata provare l’avvenuto adempimento delle statuizioni giudiziali; in difetto, il giudice accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, al quale spetta porre in essere ogni attività necessaria all’esecuzione, comprese le variazioni di bilancio, senza che la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa possa costituire legittimo impedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il proprio diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per l’importo nominale complessivo già determinato.

Il titolo era stato notificato all’amministrazione e risultava passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi alle statuizioni, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali del ricorso. Il deposito è avvenuto presso la cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.; il ricorso è pertanto ricevibile.

Quanto all’ammissibilità, è risultato ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Tale disposizione impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che il creditore possa procedere prima a esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto.

Nel merito, le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione e l’amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato il principio in tema di onere della prova dell’adempimento, confermato dalle Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001, secondo cui è il debitore a dover provare l’intervenuta estinzione dell’obbligazione.

Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della carta elettronica del docente entro novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché compia tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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