Liquidazione compensi al difensore nel gratuito patrocinio in fase di merito (TAR Marche n. 986 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’autorità giudiziaria, che provvede ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale. L’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 dispone che i compensi spettanti al difensore siano ridotti della metà rispetto ai parametri ordinari. Nella determinazione del compenso per la fase di merito, il giudice deve considerare la complessità della controversia, l’attività difensiva effettivamente svolta e l’eventuale natura seriale delle questioni trattate, nonché detrarre quanto già liquidato per la fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato dinanzi al TAR Marche il decreto con cui l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ascoli Piceno aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale. Il giudizio si era concluso con l’adozione dell’ordinanza che definiva la fase cautelare e, successivamente, con sentenza che definiva il merito della controversia.
Il difensore della parte ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione presso il TAR, avanzava istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese per l’attività svolta nella fase di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che il difensore era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione istituita presso il Tribunale e che, per la sola fase cautelare, il compenso era stato già liquidato con un precedente decreto. Ha pertanto ritenuto di dover provvedere alla liquidazione per l’ulteriore fase di merito, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, il giudice ha rammentato che la liquidazione deve avvenire nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e che i compensi spettanti al difensore sono dimezzati in ragione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La valutazione è stata condotta tenendo conto del grado di complessità della controversia e della circostanza che la questione presentasse caratteri seriali, essendo stati proposti ricorsi analoghi rispetto ai quali erano già intervenute liquidazioni.
In applicazione dei parametri vigenti e considerato quanto già corrisposto per la fase cautelare, il Collegio ha ritenuto congruo determinare il compenso professionale in ulteriori complessivi € 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. La somma è stata liquidata con ordinanza di pagamento a carico dell’Erario, disponendo la comunicazione alle parti e l’invio di copia al competente ufficio finanziario per la verifica della permanenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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