Transito nei ruoli civili: sede di prima assegnazione e decadenza per mancata (TAR Lazio n. 2309 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del militare divenuto non idoneo al servizio, ma reimpiegabile nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, non attribuisce un diritto alla sede di prima assegnazione, poiché l’Amministrazione deve considerare in via prioritaria le proprie esigenze organizzative e le sofferenze di organico. La diversa assegnazione può essere richiesta solo in presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali o di particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente provate. La mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dopo le proroghe concesse, determina la decadenza dalla facoltà di stipulazione e la conclusione del procedimento di transito. Il ricorso avverso l’atto che ha confermato la sede diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stato impugnato il successivo provvedimento di decadenza divenuto definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio ma reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile, chiedeva il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. L’Amministrazione predisponeva il contratto individuale e lo convocava presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma per la sottoscrizione.
L’interessato non si presentava, chiedendo una sede più vicina alla propria residenza per ragioni di indigenza e di salute. Dopo due differimenti, impugnava la convocazione perentoria davanti al TAR Lazio. Non presentatosi neppure alla successiva convocazione, l’Amministrazione dichiarava conclusa la procedura per decadenza dalla facoltà di stipulare il contratto. Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva solo opposizione amministrativa, poi respinta, e proponeva un secondo ricorso per il silenzio-rifiuto sull’istanza di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi, attinenti a una vicenda unitaria. Sul primo gravame osserva che esso aveva ad oggetto l’atto che confermava l’assegnazione romana e differiva la firma del contratto. Nelle more, l’interessato non si era mai presentato e aveva ricevuto, non impugnato, il provvedimento che dichiarava la procedura conclusa per decadenza.
Tale atto ha natura provvedimentale e definitiva: l’opposizione amministrativa non sospende né interrompe il termine di sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale, ormai scaduto. Ne deriva la improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, poiché un eventuale accoglimento non produrrebbe alcun effetto caducante rispetto alla determinazione successiva e non impugnata.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. La determinazione impugnata è conforme alla circolare ministeriale del 25 luglio 2023, che subordina l’individuazione della sede di prima assegnazione alle prioritarie esigenze funzionali di Forza armata. Non risulta provata né la sussistenza di gravi situazioni sanitarie personali, né la condizione di totale indigenza dedotta dal ricorrente. Il Collegio rileva altresì che la sede contestata coincide con quella in cui il ricorrente aveva da ultimo prestato servizio militare.
La mancata presentazione per la firma, ripetuta dopo le proroghe concesse, è avvenuta senza giustificato motivo oggettivo: l’effetto decadenziale deriva dalla stessa scelta dell’interessato, non da forza maggiore. Non è configurabile un diritto alla sede di servizio in capo al dipendente transitato nei ruoli civili.
Anche il secondo ricorso è respinto. Esso mira alla riapertura di procedimenti già definiti mediante autotutela, ma la determinazione di ritornare su decisioni divenute inoppugnabili è espressione di potere discrezionale. Non sussiste alcun obbligo di provvedere quando l’istante solleciti l’autotutela, non essendo ravvisabile una posizione di interesse legittimo, ma di mero interesse di fatto. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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