Payback dispositivi medici, improcedibilità per sopravvenuta cessazione dell’interesse (TAR Lazio n. 2246 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi del payback sui dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue la cessazione della materia del contendere quanto ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio i provvedimenti attuativi e le richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di payback, riferibili ai contratti pubblici di fornitura eseguiti negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti investivano il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa.
Nelle more del giudizio interveniva l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che ha ricondotto l’adempimento delle aziende fornitrici al versamento di una quota ridotta pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente provvedeva al versamento in favore di due Regioni e depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sopravvenienza normativa rappresentata dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. La disposizione stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici previsti dall’art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 78/2015 si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Il legislatore collega a tale versamento un duplice effetto. Sul piano sostanziale, l’integrale pagamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018. Sul piano processuale, la medesima disposizione preclude alle imprese ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi e determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
Il Tribunale accerta che la ricorrente ha effettuato il versamento del 25 per cento in favore delle due Regioni interessate in data 8 settembre 2025. A ciò si aggiunge la dichiarazione depositata il 5 gennaio 2026, con cui la parte ha attestato di non avere più interesse al ricorso.
Su queste basi il Collegio non procede all’esame dei motivi di impugnazione e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’effetto estintivo dell’obbligazione e quello preclusivo dell’azione si saldano con la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.
La statuizione sulle spese segue l’esito del giudizio e la natura della sopravvenienza. Il Collegio le compensa integralmente tra le parti, in considerazione della sopravvenienza normativa e della definizione del rapporto per fatto sopravvenuto.
Nota della Redazione
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